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Quando si può contrarre nuovo matrimonio

È necessario distinguere tra il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, richiesto per l’ottenimento dello status libero da vincoli, e il cosiddetto “lutto vedovile” o divieto di passaggio a nuove nozze nei 300 giorni successivi alla data della separazione legale, che riguarda solo la donna.
Infatti, per convolare a nuove nozze è necessario che la sentenza di “divorzio” passi in giudicato, cioè non sia più possibile proporre ad essa impugnazione: ciò avviene dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione oppure, com’è in uso in alcuni Tribunali, contestualmente alla pubblicazione stessa, avendo le parti espressamente rinunciato all’impugnazione nel verbale di udienza oppure mediante dichiarazione scritta presentata al Cancelliere.
Una volta che la sentenza è passata in giudicato, il Comune ove è stato celebrato il matrimonio provvede all’annotazione di essa a margine dell’atto di matrimonio.
Ottenuta l’annotazione, le parti possono sposarsi nuovamente.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore del divorzio breve, che ha ridotto a 6 mesi, in caso di separazione consensuale, il tempo di separazione necessario per poter accedere al divorzio, potrebbe accadere che i coniugi ottengano il divorzio già poco dopo il sesto mese dalla separazione legale e, di conseguenza, la moglie potrebbe essere già divorziata prima che siano trascorsi 300 giorni dalla separazione (circa 10 mesi). In tal caso, l’Ufficiale di Stato civile dovrebbe rifiutare le pubblicazioni matrimoniali sino a che non siano trascorsi effettivamente 300 giorni dalla data della separazione personale dei coniugi. Colei che intende comunque risposarsi può chiedere al Tribunale la dispensa dal termine di 300 giorni, purché non sia in stato di gravidanza

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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