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CTU nei procedimenti di diritto di Famiglia

La CTU o consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento di indagine che può essere disposto in sede giudiziaria, affidato ad un consulente tecnico nominato dal Tribunale, iscritto in apposite liste, scelto dal Tribunale in base alle competenze adatte al caso. Tecnicamente il CTU è un ausiliario del Giudice, del quale il Giudice può servirsi per dirimere questioni che necessitino competenze e preparazione specifiche, esulanti dalle competenze proprie dell’autorità giudiziaria.
In diritto di famiglia la CTU ha natura psicodiagnostica e viene affidata ad uno psicologo, psicoterapeuta e/o psichiatra.
Tipicamente, prevede colloqui anamnestici e, quasi sempre, somministrazione di test, con i genitori, con i figli e con le figure più significative per questi ultimi (come i nonni e i nuovi compagni dei genitori, ove appunto abbiano rapporti significativi o interazioni frequenti con i figli).
Il CTU riferisce in merito alle caratteristiche e alla struttura di personalità dei soggetti coinvolti, alla qualità della relazione genitori – figli, all’esistenza di eventuali psicopatologie o inadeguatezze. Al termine dell’indagine, che può protrarsi anche per diversi mesi e che usualmente non dura mai meno di tre mesi, il CTU indica quali siano le soluzioni di maggiore tutela per la prole, per quanto concerne collocamento prevalente, affidamento e regolamentazione degli incontri con il genitore non prevalente collocatario. Indica gli eventuali interventi terapeutici necessari a sostegno del nucleo familiare e fornisce ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini dell’assolvimento dell’incarico.
Ciascuna parte può (è una facoltà) farsi assistere da un consulente tecnico di parte, che possa partecipare agli incontri previsti dal CTU, formulare istanze e osservazioni durante la CTU.
La nomina del CTP deve essere depositata entro l’inizio delle operazioni peritali (data del primo incontro fissato dal CTU).
Il CTU o il CTP possono chiedere al Giudice che gli incontri in CTU vengano audiovideoregistrati.
Per gli incontri con i minori il CTU può chiedere che i CTP non partecipino e può disporre l’utilizzo di uno specchio unidirezionale per garantire comunque la partecipazione dei CTP alle operazioni peritali.
IL CTU può inoltre chiedere di essere autorizzato ad avvalersi di un ausiliario per compiti specifici, come la somministrazione dei test o l’esecuzioni di esami clinici.
Al termine dell’indagine è previsto l’invio di una bozza di relazione dal CTU ai CTP. I CTP possono a questo punto inviare le loro osservazioni al CTU entro un termine prestabilito ed entro un successivo termine il CTU dovrà depositare la sua relazione definitiva.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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