MEDIAZIONE FAMILIARE
Il termine comprende tutti i sistemi di composizione informale del conflitto in alternativa all’iter giudiziario.
L’ADR si è sviluppata per la necessità di contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario. Pertanto può essere utilizzata nella separazione/divorzio personale dei coniugi come via complementare all’iter legale e si può definire un percorso volontario per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione/divorzio.
In un setting di lavoro strutturato il mediatore familiare – “come terzo neutrale ed equivicino” e con una preparazione specifica – aiuta i separandi ad elaborare in prima persona degli accordi che meglio rispondano ai bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo agli interessi dei figli e ad esercitare la comune responsabilità genitoriale. Favorisce per così dire una tregua tra i coniugi per una ripresa del dialogo tra genitori. Cosa non certo facile chiedere a dei coniugi che si stanno lasciando di continuare a parlarsi come genitori, ma la mediazione familiare accompagna proprio in questo difficile passaggio di ruoli facendo spazio alle emozioni, all’empatia e alla condivisione.
Se il linguaggio del giudice è quello di chi deve decidere, quando il conflitto non ha altri sbocchi, il ruolo del mediatore invece è quello di occupare uno spazio diverso, di far riemergere le emozioni reciproche che consentano ai confliggenti di riconoscersi come persone e di riappropiarsi della capacità di gestire autonomamente il conflitto.
La legge italiana
In Italia comincia ad essere sperimentata alla fine degli anni ’80, mentre la normativa (L. 28/2010 rende obbligatoria la mediazione civile commerciale) la suggerisce all’art. 155 sexies della L. 54/2006 che al II° comma così recita:
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
La legge 54 – anche detta dell’affido condiviso perché stabilisce come regola l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori – lascia spazio all’utilizzo dell’istituto della mediazione familiare per ridurre la conflittualità dei coniugi nella cura ed educazione dei figli, per favorire la cooperazione dei coniugi che crea i presupposti per l’attuazione della bigenitorialità, evitando dinamiche disfunzionali e garantendo alla prole una vita il più possibile affine a quella che avrebbe avuto se mamma e papà fossero rimasti insieme.
Fa esplicito riferimento alla mediazione familiare anche la legge 162/2014: Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio all’Art. 6 Comma 3 si legge:
gli avvocati hanno reso edotti i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare.
MEDIAZIONE CONIUGALE
La mediazione familiare quale strumento di gestione costruttiva del conflitto si rivela anche strumento idoneo alla riapertura di una comunicazione efficace per la coppia in crisi che non ha ancora preso la decisione di separarsi ma vive aree di conflittualità imputabile a cause diverse.
Si tratta sempre di un intervento volontario mirato al riconoscimento reciproco delle proprie aspettative e alla riformulazione di un “nuovo patto”. Può aiutare a ripristinare l’equilibrio coniugale e ricostruire un clima favorevole per la crescita dei due come coppia e dei figli andando oltre il conflitto e reinventandosi come coppia rigenerandosi di volta in volta.
MEDIAZIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI