AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento con La legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
La finalità della Legge è quella di “sostenere”, ovverosia “affiancare” il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata e compromessa.
Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.
ADDEBITO
Le conseguenze di una pronuncia di addebito, per il coniuge riconosciuto “colpevole” sono: la perdita irreversibile del diritto al mantenimento; la perdita dei diritti successori (che avviene comunque con il divorzio); la possibilità di essere convenuto in una causa di risarcimento danni da parte del coniuge che non sia stato dichiarato colpevole.
ADOZIONE
Istituto previsto dall’art. 22 L.184/93 (adozione nazionale) e dall’art. 29 bis L.184/93 (adozione internazionale).
E’ nato con lo scopo di rispondere al diritto di ogni bambino di avere una famiglia dove essere accolto e amato. Il relativo percorso si articola in diverse fasi.
L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ovvero ai coniugi che dimostrino di avere convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più quarantacinque anni l’età dell’adottando. Solo per l’adozione nazionale è ammissibile la presentazione di più domande, anche in diversi momenti, innanzi a più Tribunali per i Minorenni.
La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.
Quanto all’adozione nazionale, ex art.22 L.184/93, va presentata la c.d. “domanda di disponibilità all’adozione nazionale”, unitamente ai documenti e certificati richiesti.
Quanto all’adozione internazionale, ex art. 29 bis L.184/93, va presentata la c.d. “richiesta di idoneità all’adozione internazionale”, con allegati i medesimi documenti richiesti per l’adozione nazionale.
Sull’iter dei due percorsi, v.in dettaglio sezione approfondimenti.
AFFIDAMENTO CONDIVISO
Rappresenta oggi la “regola generale e di principio” relativamente all’affidamento dei figli minori, alla quale può derogarsi unicamente, con la previsione di un affido esclusivo ad uno solo dei genitori, quando la sua applicazione risulti gravemente pregiudizievole e contraria agli interessi primari del minore.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
Attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ad un solo genitore, in deroga al principio generale dell’affidamento condiviso, introdotto dalla L. 54/2006.
Presuppone una grave inadeguatezza a svolgere le funzioni genitoriali da parte del genitore escluso dall’affidamento.
Il genitore non affidatario ha comunque diritto/dovere di vigilanza e possibilità di adire l’autorità giudiziaria laddove ritenga determinate scelte pregiudizievoli per l’interesse dei figli.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Può essere riconosciuta solo in capo al coniuge o al convivente al quale siano collocati prevalentemente i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Può essere revocata solo con un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che accerti il venir meno dei presupposti di riconoscimento.
CONVIVENZA MORE UXORIO
In caso di separazione, in presenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente, gli ex conviventi possono adire il Tribunale ordinario (non è più competente il Tribunale per i Minorenni), congiuntamente o giudizialmente, affinchè vengano regolamente le questioni relative all’assegnazione della casa familiare, all’affidamento dei figli minori e ai loro rapporti con i genitori, alla determinazione degli obblighi di mantenimento di figli.
CTU
Ciascuna parte può (è una facoltà) farsi assistere da un consulente tecnico di parte, che possa partecipare agli incontri previsti dal CTU, formulare istanze e osservazioni durante la CTU.
DIVORZIO – NUOVI TERMINI
- SEPARAZIONE GIIUDIZIALE: 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex articolo 708 c.p.c.(prima udienza della causa di separazione, alla quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati)
- SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE: 6 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
- SEPARAZIONE CONSENSUALE: 6 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente al udienza ex art. 711 c.p.c.
- SEPARAZIONE CONSENSUALE RAGGIUNTA CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati
- SEPARAZIONE DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE: 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Secondo la definizione normativa “la convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”.
E’ facoltativa nei procedimenti di Diritto di Famiglia.
PAS o SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE
Al contrario, secondo i professori Bernet, Camerini e Gulotta è sbagliato dire che l’alienazione parentale è stata esclusa dal DSM-5, il manuale pubblicato nel maggio 2013, con edizione italiana uscita il 10 aprile 2014. Il manuale infatti conterrebbe una descrizione dell’alinazione parentale come “problema relazionale genitore – figlio” (si veda il sito alienazione.genitoriale.com).
RIPETIBILITA’ di somme contributive
Per ritepibilità si intende la “restituibilità” di somme versate in eccedenza rispetto a determinati provvedimenti, da un coniuge in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento personale o dei figli, ovvero da un genitore in favore dell’altro per il mantenimento dei figli.
Si tratta di un tema che è sempre stato controverso, in dottrina e giurisprudenza.
Allo stato attuale, per quanto concerne le somme versate a titolo di contributo al mantenimento dei figli, è consolidato l’orientamento a favore della non ripetibilità.
Anche per quanto riguarda le somme versate a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, recenti pronunce rafforzano il principio della non ripetibilità di quanto eventualmente versato in eccedenza, in forza di provvedimenti successivamente modificati, o di provvedimenti provvisori sostituiti da definitivi che abbiano disposto minor somme.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Affinchè la separazione possa definirsi consensualmente, è necessario che i coniugi raggiungano un accordo sui seguenti punti essenziali:
- l’affidamento dei figli minorenni. Dopo la Legge n. 54/2006 l’affidamento, inteso come esercizio della responsabilità genitoriale, di regola è condiviso, mentre l’affidamento esclusivo può prevedersi solo in via eccezionale, nelle ipotesi in cui vi sia da parte di un genitore manifesta incapacità, impossibilità o rifiuto di svolgere il ruolo genitoriale;
- il collocamento prevalente dei figli minorenni presso un genitore;
- la regolamentazione degli incontri tra i figli minorenni e il genitore non prevalente collocatario, in modo che venga garantito il diritto, proprio del figlio minore, a mantenere rapporti con entrambe le figure genitoriali;
- l’assegnazione della “casa coniugale”, rappresentata dall’abitazione ove si è svolta la vita coniugale e familiare, con le relative pertinenze (box, cantine, solai, etc.), con gli arredi e le suppellettili presenti (vedi in glossario “assegnazione casa familiare”);
- un adeguato contributo al mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, a carico del coniuge non prevalente collocatario;
- un eventuale contributo al mantenimento del coniuge non economicamente indipendente o economicamente più debole, in presenza di rilevante sperequazione economica.
Oltre ai contenuti necessari sopra schematizzati, l’accordo di separazione può prevedere, e di fatto presenta sempre, contenuti eventuali di vario genere: accordi relativamente alla definizione di pendenze economiche, alla divisione di beni comuni, al trasferimento di immobili, all’utilizzo di beni, etc.Procedura
A) Giudiziale:
la domanda viene formulata dai coniugi, assistiti da un unico legale o da differenti legali, tramite deposito di un unico ricorso in Tribunale, contenente gli accordi raggiunti, corredato dei certificati anagrafici di rito (certificati di residenza e stato di famiglia dei coniugi; estratto per sunto dagli atti di matrimonio).
Alcuni Tribunali richiedono il deposito delle dichiarazioni dei redditi. Successivamente al deposito del ricorso, con un’attesa variabile da Tribunale a Tribunale, in genere dai 2 ai 4 mesi, i coniugi devono comparire personalmente innanzi al Giudice facente funzioni di Presidente del Tribunale, per la conferma degli accordi raggiunti.
E’ loro concessa la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni, nel frattempo eventualmente concordate.
Se una delle parti non compare all’udienza il procedimento viene archiviato, e non viene assunta alcuna pronuncia di merito da parte del Tribunale. viene redatto verbale, con gli accordi definitivamente raggiunti dai coniugi. Il verbale passa poi al vaglio del Tribunale, che verificatone la conformità alle norme di Legge, in particolare per quanto attiene la tutela della prole, pronuncia decreto di omologa. A partire dalla data dell’udienza presidenziale decorrono i 6 mesi necessari al fine di poter successivamente proporre domanda di divorzio.
B) Negoziazione Assistita (vedi voce in “approfondimenti” e “glossario”)
UDIENZA PRESIDENZIALE
– l’assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge prevalente collocatario dei figli, minorenni ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti;
– il collocamento dei figli minori presso un genitore, il loro affidamento e la regolamentazione degli incontri con il genitore non prevalente collocatario;
– il contributo per il mantenimento del figlio;
– l’eventuale contributo per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, in presenza di rilevante sperequazione tra le situazioni economico patrimoniali dei due coniugi.
Nella causa di separazione, all’udienza presidenziale le parti “vengono autorizzate a vivere separate con reciproco rispetto”.
L’udienza presidenziale è altresì prevista per le separazioni consensuali, che in essa vengono confermate e sottoscritte.