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Perdita dell’assegno divorzile per nuova convivenza

Con ordinanza n. 19345 del 29/09/2016, la Corte di Cassazione ha statuito la perdita dell’assegno divorzile per il coniuge che abbia avviato stabile convivenza post-matrimoniale.

La Corte aveva già espresso questo principio con le pronunce n. 6855/2015 e n. 2466/2016.

Si riportano di seguito i passi cruciali della più recente ordinanza:

l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile

La perdita quindi è definitiva. Secondo la Suprema Corte, cessata la nuova stabile convivenza deve escludersi la reviviscenza del trattamento economico.

 

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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