Perdita dell’assegno divorzile per nuova convivenza
Con ordinanza n. 19345 del 29/09/2016, la Corte di Cassazione ha statuito la perdita dell’assegno divorzile per il coniuge che abbia avviato stabile convivenza post-matrimoniale.
La Corte aveva già espresso questo principio con le pronunce n. 6855/2015 e n. 2466/2016.
Si riportano di seguito i passi cruciali della più recente ordinanza:
l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile
La perdita quindi è definitiva. Secondo la Suprema Corte, cessata la nuova stabile convivenza deve escludersi la reviviscenza del trattamento economico.