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Come recuperare le spese straordinarie per i figli

Con la sentenza n. 21241/2016, depositata il 20/10/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il marito non paga le spese straordinarie per il mantenimento della prole minorenne, la moglie non può limitarsi a pretenderne il pagamento con atto di precetto, senza dettagliare quali siano le spese sostenute e non pagate.

Nel caso all’esame della Corte, una donna aveva notificato all’ex coniuge un atto di precetto per circa 60.000 euro, insieme al titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.

Il Giudice di merito aveva deciso l’inefficacia del precetto, in quanto la donna non aveva allegato all’atto alcuna documentazione di spesa.

Il Tribunale aveva rilevato la presenza in merito di due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno più rigoroso, secondo il quale il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il recupero delle spese relative al mantenimento della prole, se queste non sono state accertate e quantificate con altro titolo giudiziale (occorre quindi procedere con decreto ingiuntivo); l’altro, secondo cui il verbale di separazione può costituire valido titolo esecutivo ma solo se il precettante allega ad esso anche la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il rimborso.

La donna aveva ingiunto il pagamento al padre debitore senza precisazioni, distinzioni e produzioni documentali; non aveva allegato alcuna documentazione di spesa, il precetto era stato appunto dichiarato inefficace.

Aveva precisato soltanto con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quali importi erano richiesti per spese ordinarie e quali per spese straordinarie, e quali erano le relative voci di spesa.

I giudici della Suprema Corte hanno appunto confermato che un atto di precetto come quello notificato dalla donna

mai potrebbe produrre gli effetti suoi propri, per – a tacer d’altro – totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo”. Infatti, “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese per il mantenimento ordinario dei figli costituisce sì idoneo titolo esecutivo

(quindi si può procedere con precetto)

ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità

Operazione che va compiuta all’atto della notifica del precetto,

e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nel precetto

 

 

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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