Tutela del legame con il figlio del partner omosessuale
Diritto del minore a mantenere rapporti con il genitore sociale.
Il 5 ottobre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter del codice civile, sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, nella parte in cui, disponendo che il minore ha “diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti ugualmente significativi con soggetti diversi dal ramo parentale. Il caso di specie era quello di una donna, un tempo legata ad una partner, che chiedeva fosse tutelato e regolamentato il legame creatosi con la figlia avuta dalla partner mediante procreazione assistita.
Secondo la Corte, l’interruzione ingiustificata da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che, come nel caso di specie, non siano parenti, è comunque tutelata dall’art. 333 c.c., che consente al Giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto, in tutte le ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”.
Il Giudice pertanto, può sicuramente disporre, valutato l’interesse primario del minore, che questi possa continuare a beneficiare del legame con il c.d. “genitore sociale”.