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Unioni civili e coppie di fatto

La Legcamera deputati unioni civilige 76/2016 del 20/05/2016, in vigore dal 5/06/2016, intitolata Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, quale “specifica formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e ha inoltre disciplinato le convivenze di fatto.

UNIONI CIVILI

La Legge ha previsto:

Costituzione:

l’unione civile si costituisce attraverso una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni, che viene poi registrata nell’archivio dello stato civile.

Impedimenti e nullità:

l’unione civile è impedita dall’esistenza di un precedente vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte. Si applica inoltre la stessa disciplina prevista per i casi di nullità delle unioni civili.

Conseguenze giuridiche per i partner:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale
  • l’obbligo di coabitazione e accordo sulla residenza comune
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo
  • i partner sono equiparati ai coniugi in caso di malattia e ricovero
  • il partner superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e all’eredità, nella stessa quota prevista per i coniugi
  • si applica ex-lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo diverso accordo per un diverso regime patrimoniale (come nel matrimonio)

Divorzio:

è preliminarmente richiesta una semplice comunicazione, congiunta o disgiunta, fatta all’ufficiale di stato civile e contenente la volontà di sciogliere l’unione. Trascorsi almeno tre mesi da questa comunicazione è possibile chiedere il divorzio (la Legge non contempla la separazione), presentando un accordo all’ufficiale di stato civile, ricorrendo alla negoziazione assistita, oppure ricorrendo al Tribunale in mancanza di accordo. Con il divorzio il partner economicamente più “debole” può chiedere un contributo economico a titolo di “alimenti” e l’assegnazione della casa adibita a residenza comune. Dalle cause di scioglimento dell’unione civile è esclusa la mancata consumazione del rapporto.

Stepchild adoption:

nonostante fosse stata prevista nel testo originario, nel testo definitivo la Legge non ha contemplato la “stepchild adoption”, ossia la possibilità che il figlio biologico di un partner venga adottato dall’altro. Tuttavia, il comma 20 ha previsto che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, lasciando ai Giudici la valutazione delle singole fattispecie e la decisione finale sulla rispondenza dell’adozione ai superiori e primari interessi del minore.

CONVIVENZE DI FATTO

La Legge considera sia le coppie etero sia quelle omosessuali.

Prevede la possibilità di procedere all’iscrizione della convivenza di fatto nei registri dell’anagrafe. Precisamente, uno dei due conviventi può presentare l’apposito modello di dichiarazione di residenza, all’ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la residenza, oppure può inviarlo per raccomandata, fax o mail, in entrambi i casi precisando che si tratta di “convivenza per vincoli affettivi”, allegando i documenti di identità di entrambi i partner.

Patti di convivenza

La Legge prevede per i conviventi la possibilità di regolamentare  con apposito accordo i reciproci rapporti economici e patrimoniali, più limitatamente i rapporti personali, nonché le conseguenze della cessazione della convivenza. Il patto in particolare può prevedere:

  • le modalità di partecipazione di ciascun convivente alle spese comuni e/o all’attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione dei beni acquistati durante la convivenza, con la previsione del regime della comunione o della separazione dei beni;
  • le modalità di utilizzo della casa adibita a residenza comune;
  • la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno;
  • le modalità per la definizione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di prevenire discussioni e rivendicazioni;
  • l’obbligo eventuale di un convivente di corrispondere all’altro, che non disponga di un reddito autonomo, un contributo periodico, per un determinato periodo di tempo dalla fine della convivenza;
  • i criteri di assunzione degli obblighi contributivi relativi al mantenimento dei figli;
  • la disciplina relativa all’affidamento dei figli dopo la rottura del rapporto.

Per la formazione del patto, per la sua eventuale successiva modifica o per la sua risoluzione, è necessaria la forma scritta;l ‘atto può essere predisposto da un avvocato o da notaio, con atto pubblico o con scrittura privata.

Le clausole del patto sono comunque sempre suscettibili di essere revocate e modificate in sede giudiziale al fine di perseguire l’interesse dei figli, da considerarsi sempre preminente e superiore rispetto all’interesse dei conviventi al rispetto degli accordi.

In caso di decesso di uno dei conviventi, ove la casa comune sia di proprietà del convivente deceduto, è previsto che l’altro possa continuare ad abitarvi quanto meno per due anni, che diventano 3 in presenza di figli minori o disabili, oppure per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Ove invece la casa comune sia affittata ad uno solo dei conviventi, l’altro può subentrare nel contratto.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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