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Svolta epocale: La Corte Costituzionale sul cognome del figlio

La Corte Costituzionale ha dichiarato ieri, 9 novembre 2016, l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, allorquando vi sia una diversa volontà concorde dei genitori, che va rispettata. Ciò per la violazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna e di pari dignità dei genitori.

La questione era stata sollevata dalla Corte di appello di Genova, alla quale si era rivolta una coppia di genitori, dopo che l’ufficiale di stato civile aveva negato l’aggiunta del cognome materno a quello paterno del figlio, nato nel 2012, cittadino sia italiano che brasiliano, che si trovava ad avere un cognome in Italia e un altro in Brasile.

La decisione della Corte rappresenta una svolta epocale. Risale infatti a quasi quarant’anni fa la prima proposta in Parlamento per l’attribuzione ai figli anche del cognome materno.

Nel 2006 la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione sostenendo che la soluzione del problema spettasse al legislatore, pur definendo l’attribuzione automatica del cognome del padre “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”.

Il 7 gennaio 2014 la Corte Europea dei diritti dell’uomo, decima sezione, causa 77/07, aveva condannato l’Italia perchè non prevedeva che i genitori fossero liberi di dare al figlio anche solo il cognome della madre, in tal modo violando le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che riconoscono il diritto alla non discriminazione tra i coniugi e al rispetto della vita familiare e privata.

A seguito di tale condanna, era stata articolata una proposta di Legge, approvata alla Camera il 27 settembre 2014 ma mai passata al Senato. Il testo della proposta prevedeva i seguenti punti:

  • i genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire, secondo la loro concorde volontà, il cognome del padre o quello della madre, ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato.
  • In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio vengono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
  • I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio.
  • Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta, quindi  un genitore con un doppio cognome dovrà decidere quale dei due trasmettere ai figli.
  • In caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
  • Il figlio maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile potrà aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se è nato fuori del matrimonio non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

Il testo era stato approvato con 239 sì, 92 no e 69 astenuti (M5S). Ma come detto non è mai diventato Legge.

 

 

 

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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