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Negoziazione assistita

Il nuovo istituto della negoziazione assistita nasce con il D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito nella Legge 10/11/2014 n. 162.
Il decreto è nato con lo scopo di dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Il procedimento prevede dapprima la sottoscrizione di un accordo, la c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati.

Secondo  la definizione normativa infatti: la convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

Successivamente si svolge l’attività di negoziazione vera e propria, che può sfociare in un altro accordo “compositivo della lite” che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo.

La negoziazione assistita è facoltativa per le soluzioni consensuali dei procedimenti di separazione tra coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La disciplina è in molti punti strutturata secondo quanto già previsto nel d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione.

Il nostro Centro promuove l’utilizzo della mediazione e quindi l’intervento del mediatore familiare quale strumento, complementare a quello legale, utile ed efficace per il successo della negoziazione.

La Procura della Repubblica di Milano ha messo a disposizione le proprie Linee Guida, aggiornate il 25 giugno 2015 con riferimento anche alla L. 55/2015, riguardanti la presentazione degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita e della relativa documentazione.

In sintesi

l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte;

non è quindi possibile condurre la negoziazione assistita con un unico avvocato, comune ai coniugi;

nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6, c. 3:

  • di avere tentato di conciliare le parti;
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per gli stessi di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;

gli avvocati devono certificare, ai sensi dell’art. 5, c. 2:

  • l’autografia delle firme
  • la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il Pubblico Ministero, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo, rilascerà il nulla osta o autorizzerà l’accordo.

Come si svolge il procedimento di negoziazione assistita?

Quando viene conferito l’incarico all’avvocato questi deve informare il proprio cliente, quale dovere deontologico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Se la parte sceglie, nei casi di negoziazione facoltativa, di fare ricorso al procedimento di negoziazione, l’avvocato formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione indicando l’oggetto della controversia (che non può concernere né diritti indisponibili né cause lavoristiche) e avvertendo l’altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dall’art. 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata della parte.

L’invito in questione deve anche contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

La convenzione di negoziazione

La convenzione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, che devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni, devono indicare il termine concordato per l’espletamento della procedura, termine che non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti, deve indicare l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Una volta stipulata la convenzione di negoziazione, si può procedere all’espletamento della procedura di negoziazione, che deve essere svolta con l’assistenza degli avvocati che, cosi come le parti, sono tenuti a comportarsi con lealtà e devono tenere riservate le informazioni ricevute dall’altra parte.

In particolare, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel futuro eventuale giudizio. Inoltre, i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

La violazione di tali regole di condotta costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.

Possibili esiti

All’esito dello svolgimento del procedimento di negoziazione è possibile che le parti non riescano ad addivenire ad un accordo. In questo caso va redatta la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati designati.

Se invece si riesce a raggiungere un accordo compositivo della controversia, che deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, questo viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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