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Liquidazione una tantum e assegno divorzile: nulli gli accordi preventivi in sede di separazione

La liquidazione una tantum dell’assegno divorzile può avvenire solo per accordo dei coniugi e unicamente nell’ambito del giudizio di divorzio.

In alcun caso può essere stabilita dal Tribunale.

Il potere del Tribunale è infatti solo quello di decidere l’eventuale contributo per il mantenimento del coniuge più debole.

Eventuali accordi tra ex coniugi raggiunti in sede di separazione sul futuro assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, anche quando la cifra può soddisfare in pieno le esigenze della vita del coniuge. I diritti matrimoniali sono infatti indisponibili ex articolo 160 c.c.

La pattuizione preventiva potrebbe infatti essere condizionata dalla non opposizione al divorzio e dunque potrebbe influenzare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili.

Tali principi sono ben chiariti, tra le tante pronunce giurisprudenziali, in particolare dalla sentenza numero 2224/17, pubblicata il 30 gennaio dalla prima sezione civile della Corte Cassazione e, precedentemente, dalla sentenza n. 1084 del 25 gennaio 2012, sempre della prima sezione della Corte di Cassazione.

In applicazione ai medesimi principi, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2948 del 10 febbraio 2014, ha condannato un coniuge a versare all’altro l’assegno divorzile nonostante avesse già provveduto al versamento di una somma, concordata in sede di separazione, “quale una tantum a definizione di ogni rapporto economico tra le parti”. La determinazione del contributo infatti è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione, in base all’articolo 5 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall’articolo 10 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

La Suprema Corte ha ribadito che l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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