Legge 122/2016, adeguamenti per l’Unione Europea
La Legge 7/07/2016 n. 122, entrata in vigore il 23/07/2016, titolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ‐ Legge europea 2015‐2016”, contiene alcune importanti novità che riguardano il Diritto di Famiglia.
L’articolo 7, riguarda il recupero all’estero di crediti alimentari, con ricerca telematica dei beni da pignorare. Dispone che il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, quale Autorità Centrale, possa chiedere l’assistenza della pubblica amministrazione e degli enti che hanno accesso alle informazioni contenute in banche dati in uso nell’ambito dell’esercizio delle attività istituzionali, per conoscere la situazione economica di soggetti all’estero obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché tali informazioni possano essere trasmesse all’ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell’interno, prevista dall’articolo 9 della Legge 1 aprile 1981, n. 121.
Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti debitori sono trasmesse all’ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile (norma introdotta dal decreto legge numero 132/14), sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’articolo 8 (Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo), per le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea, prevede che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione Europea. Precisamente:
- L’autorità che ha formato l’atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso negli Stati membri dell’Unione europea.
- In ogni caso in cui l’autorità che ha formato l’atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l’autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
L’articolo 9 (Norme di adeguamento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), estende la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
L’articolo 10 (Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri), dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
L’articolo 11 (Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) e collegati articoli 12, 13,14, 15 e 16, in attuazione della direttiva 2004/80/UE, prevede a carico dello Stato l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Indica le condizioni per l’accesso all’indennizzo e la procedura per la presentazione della relativa domanda. Estende alle vittime dei reati intenzionali violenti l’utilizzo del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L’articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, di cui alla legge n. 44 del 1999.