Obblighi di restituzione tra conviventi
Quando è legittima la richiesta di restituzione di denaro speso durante la convivenza ?
La recente giurisprudenza di legittimità (v. Corte di Cassazione, II sez. civ. sentenza 22 settembre 2015 n. 18632) ha espresso i seguenti principi: “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. È pertanto possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicandi i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.”. (v. anche Cassa n. 11330/2009). La sentenza qui richiamata, ritenendo applicabile l’art. 20141 c.c., ha condannato una donna, che aveva acquistato un immobile anche grazie al denaro corrisposto direttamente al venditore dal convivente, a restituire a quest’ultimo la somma pagata di € 170.000,00. L’adempiemento dell’uomo per la Suprema Corte ha travalicato i “limiti di proporzionalità e di adeguatezza in considerazione delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” e pertanto non è configurabile quale obbligazione naturale. Da ciò deriva l’obbligo di restituzione.