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Il concetto di “residenza” per il Diritto di Famiglia

L’art. 8 n. 1 del regolamento U.E. 2201/2003, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, prevede la competenza internazionale dell’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda.

L’articolo va interpretato nel senso maggiormente rispondente all’interesse superiore del minore.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3555 del 10 febbraio 2017, richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia del 2.04.2009 numero 523/2007, hanno chiarito che “per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali.”.

La detta pronuncia richiama precedenti pronunce delle Sezioni Unite, la n. 17676 del 7.09.16 e la n. 5418 del 18.03.2016.

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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