Comunione legale dei beni: prelievi e restituzioni
La sentenza n. 20457/16, pubblicata l’11/10/2016 dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione, riguarda il caso di un coniuge che aveva chiesto lo scioglimento della comunione legale dei beni, con una sentenza che aveva disposto, oltre all’attribuzione di un immobile indivisibile e alla correlata dazione di un conguaglio divisionale, l’obbligo di un coniuge di rimborsare all’altro il 50% delle somme prelevate da un conto corrente cointestato.
La Suprema Corte ha affermato il principio per cui se il coniuge che ha effettuato il prelievo, all’atto dello scioglimento della comunione non prova che esso era finalizzato a soddisfare esigenze della famiglia o della comunione (obbligazioni ex art. 186 c.c., come mantenimento della famiglia e dei figli, spese per l’istruzione e l’educazione dei figli, etc), la domanda restitutoria deve essere accolta, non potendosi presumere che il prelievo sia stato fatto a favore della comunione. L’onere probatorio pertanto è posto a carico del coniuge che ha effettuato il prelievo o pagamento in contestazione, non invece a carico del coniuge che con lo scioglimento della comunione ha chiesto il rimborso.