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Collazione e valore del bene donato

La collazione è un istituto giuridico, regolato dagli articoli 737 – 751 del codice civile, secondo il quale i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, devono mettere a disposizione degli altri eredi tutti i beni mobili e immobili – o il loro controvalore – ricevuti dal defunto a titolo di donazione quando egli era in vita, come se le donazioni fatte in vita dal defunto avessero rappresentato un anticipo sulle spettanze successorie (v. voce “collazione” su questo sito, in “approfondimenti”).

Le quote successorie pertanto vanno calcolate su un paniere – la massa ereditaria – dato complessivamente dall’unione fittizia tra “relictum”, ovverosia i beni lasciti dal defunto al momento del suo decesso, e “donatum”, ovverosia i beni donati in vita.

La sentenza 20041/16 della II sezione civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 6/10/2016, ribadisce un principio già affermato da pronunce conformi, secondo il quale nella collazione il valore di un fondo oggetto di donazione va considerato al momento dell’apertura della successione, anche se maggiore rispetto all’epoca della donazione.

Nel caso oggetto della sentenza citata, il fondo donato e poi alienato aveva subito un considerevole incremento di valore dopo l’alienazione, per effetto di successivo mutamento della sua destinazione urbanistica, in quanto da agricolo era diventato edificabile.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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