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Collazione ereditaria

La collazione è un istituto giuridico, regolato dagli articoli del codice civile, dal 737 al 751, secondo il quale i figli, i loro discendenti (figli, nipoti, pronipoti etc.) e il coniuge del defunto, devono mettere a disposizione degli altri eredi tutti i beni mobili e immobili ricevuti dal defunto a titolo di donazione quando egli era in vita, come se le donazioni fatte in vita dal defunto avessero rappresentato un anticipo sulle spettanze successorie.

Le quote successorie vanno calcolate su un paniere – la massa ereditaria – dato complessivamente dall’unione fittizia tra “relictum”, ovverosia i beni lasciti dal defunto al momento del suo decesso, e “donatum”, ovverosia i beni donati in vita.

L’erede obbligato alla collazione può scegliere se conferire il bene ricevuto in donazione in natura (se il bene esiste ancora al momento dell’apertura della successione, non è stato venduto, regalato o altro) oppure per equivalente, considerando in tal caso il valore del bene al momento dell’apertura della successione.

La collazione riguarda le donazioni sia dirette sia indirette, come ad esempio la rinuncia del defunto ad un debito verso un coerede.

Sono soggette a collazione le assegnazioni fatte in occasione del matrimonio dei figli; le spese sostenute per avviare i figli all’esercizio di un’attività produttiva; i premi pagati di assicurazioni sulla vita stipulate a favore dei figli; le spese fatte per il pagamento di debiti dei figli.

La collazione invece non riguarda: le donazioni ricevute come compenso per i servizi resi; le somme spese per il mantenimento dell’erede, per la sua educazione, istruzione, per l’abbigliamento ordinario; i regali di nozze fatti all’erede, le spese sostenute per la sua malattia; le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

L’unico caso in cui una donazione non deve essere considerata nel calcolo della massa successoria e quindi non si deve procedere a collazione, è quello della DISPENSA.

Il defunto infatti, nell’atto di donazione oppure nel testamento, può espressamente prevedere di dispensare dall’obbligo di collazione il beneficiario della donazione.

In tal caso, la successione e la divisione si svolgono come se il bene oggetto di donazione non vi fosse mai stato.

La dispensa può anche essere tacita, quando può desumersi con certezza dalle varie clausole dell’atto di donazione o del testamento.

Può inoltre essere totale o parziale, se oggetto della dispensa è solo una parte di quanto donato o del suo valore.

On ogni caso, la dispensa è valida ed efficace solo nei limiti della quota disponibile; non è pertanto ammissibile che attraverso la dispensa vengano lese le quote di legittima che la Legge riconosce ai soggetti legittimari.

 

 

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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