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Cambio di cognome

Lo strumento a disposizione di coloro che intendano aggiungere il cognome materno è la procedura prevista per il cambio del cognome.

Procedura

la domanda di cambiamento del cognome va presentata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce; in caso di domanda relativa a minori, la medesima va normalmente presentata da entrambi i genitori. In caso di comprovati gravi motivi che non consentono la presentazione congiunta, ovvero quando appare evidente l’interesse del minore all’accoglimento della domanda, la medesima può anche essere presentata da un solo genitore e si provvederà, sempre, in tal caso, alla notifica del decreto di autorizzazione all’altro genitore che esercita la potestà genitoriale; la domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste ed il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta.

L’indicazione delle ragioni, effettuata dall’istante, assume rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta stessa e l’eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda. Ciò in quanto l’istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa; nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto l’interessato, indicando con precisione i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, invitando nel contempo l’istante a proporre entro un dato termine le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi. Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato ovvero a proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda; nel caso in cui il Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche a seguito delle controdeduzioni dell’interessato), ritenga meritevole la domanda, emetterà un decreto con il quale il richiedente verrà autorizzato a fare affiggere un avviso contenente il sunto della domanda nel comune di residenza attuale dell’interessato e nel comune di nascita (qualora non coincidano); tale affissione verrà effettuata online, dovrà avere la durata di 30 giorni consecutivi e dovrà risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso; con il decreto di autorizzazione alla pubblicazione il Prefetto può anche prescrivere che il richiedente provveda a notificare a determinate persone il sunto della domanda. Questa dovrà avvenire quando, dalle motivazioni della domanda ovvero dall’istruttoria effettuata, emerga l’esistenza di terzi che possano avere un interesse contrario all’accoglimento della medesima.

Sarà cura dell’istante fornire prova dell’avvenuta esecuzione delle affissioni e della loro durata nonché, se richieste, della esecuzione delle notifiche; eventuali opposizioni potranno essere presentate, con atto notificato al Prefetto,entro 30 giorni dallo scadere dei prescritti 30 giorni di affissione ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della notifica stessa, da parte dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta; trascorso il termine per la proposizione delle opposizioni il Prefetto, dopo aver accertato la regolarità delle affissioni, la regolarità delle notifiche se richieste, nonché il contenuto delle eventuali opposizioni, provvederà ad emettere, a mezzo decreto, il provvedimento finale di concessione o diniego.

In caso di concessione il decreto andrà anche notificato, a cura dell’istante, ad eventuali opponenti; l’emanazione del provvedimento finale, di accoglimento o diniego, va comunicata alla parte istante la quale, in caso di accoglimento, potrà procedere a far eseguire le annotazioni nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile; tutti i provvedimenti di diniego dovranno riportare la compiuta motivazione delle ragioni del diniego, nonché gli avvisi di legge sui termini e le modalità per impugnare il provvedimento (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso al TAR competente per territorio, rispettivamente entro giorni 120 e giorni 60 dalla data della notifica).

Documentazione richiesta:

  1.  domanda in bollo da 16,00 €, sottoscritta da entrambi i genitori (Modello cambiamento cognome);
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati (Modello di autocertificazione);
  3. fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
  4. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
  5. dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati (parenti prossimi), accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità;
  6. se il cambio del cognome è autorizzato, il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto.

Possibili motivazioni da inserire nella domanda per il cambio del cognome:

  • per una migliore integrazione socio-familiare dei minori, in quanto la presenza dei cognomi di entrambi i genitori, rendendo chiaramente visibile anche all’esterno il collegamento familiare col ramo materno, può contribuire a formare nei bambini la consapevolezza di appartenere a un’area familiare ampia, bilaterale e di pari dignità sociale; per ragioni educative e dunque nell’interesse dei minori, in applicazione del diritto dei genitori di stabilire l’indirizzo della vita familiare, in questo caso del figlio/a, ai sensi della sentenza della Corte Europea n. del 7 gennaio 2014, II Sezione, ricorso n. 77/2007, che ha condannato l’Italia per violazione del combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU. 
    Rientra infatti nel progetto educativo dei genitori che il/la minore possa percepire, fin dalla più tenera infanzia, anche mediante la presenza di entrambi i cognomi, la pari dignità familiare e sociale dei suoi genitori e in generale dell’uomo e della donna; indirizzare il/la minore verso una visione non patriarcale della famiglia e della società, costituisce infatti, a parere di entrambi, un valore altamente educativo a tutto beneficio del/della minore; per ragioni psicologico-affettive, cioè a causa del desiderio espresso dal figlio e/o dalla figlia di evidenziare anche attraverso il cognome il suo legame con la famiglia materna, a causa dell’affetto profondo nutrito verso un membro di questa. La motivazione può essere utilizzata nel caso in cui detta relazione affettiva esista nei confronti del nonno, di zii e/o cugini, che portino il cognome della madre del soggetto per il quale si richiede il cambio, e anche nei confronti della nonna ove la madre ne porti il cognome;
  • per realizzare la continuità del cognome della famiglia materna, in via di estinzione per assenza di un figlio maschio nella famiglia di origine della madre. Questa motivazione, sicuramente più adatta agli adulti, può essere tuttavia utilizzata ove il minore sia già abbastanza cresciuto e abbia effettivamente espresso questo desiderio in relazione alle motivazioni affettive trattate al punto precedente (da documentare);
  • per realizzare la continuità del cognome anche per via femminile nell’interesse del/della minore, avendo quel cognome rilevanza per una qualche origine storica o in presenza di un’attività economico-commerciale ad esso strettamente collegata (da documentare);
  • per ragioni psicologiche e sociali, allo scopo di eliminare ogni possibile disagio dei figli o delle figlie che, nati da più unioni matrimoniali (o convivenze o semplicemente unioni, in assenza di matrimonio) della madre, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune.
    In questo caso, ovviamente, la richiesta va avanzata per tutti i figli della stessa madre e non per quelli nati solo dal primo matrimonio (o dalla prima unione) della donna (da documentare);
  • per ragioni psicologiche legate alla situazione familiare in quanto trattasi di figlio/a di genitori separati e affidati stabilmente alla madre (da documentare).

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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