Assegno divorzile: presupposti
Perché possa essere riconosciuto in favore di uno dei due coniugi e a carico dell’altro un contributo mensile a titolo di assegno divorzile, occorre:
- che il coniuge richiedente l’assegno abbia redditi inadeguati; l’art. 5 della Legge sul Divorzio non fornisce alcuna definizione circa la richiesta inadeguatezza dei redditi, rimessa pertanto all’opera interpretativa della Giurisprudenza. L’orientamento prevalente ritiene che l’assegno divorzile debba permettere l’autosufficienza economica secondo finalità di tipo “assistenziali”, con alcune variabili collegate alla posizione economico-sociale del richiedente e alle possibilità dell’obbligato;
- che sia nell’impossibilità oggettiva di procurarseli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 275 del 10 gennaio 2017, ha aperto la possibilità per un uomo molto meno benestante della ex moglie di ottenere un contributo economico per il proprio mantenimento, a titolo di assegno divorzile, anche in presenza di un matrimonio di breve durata.
La vicenda riguarda una coppia di Roma. Dopo solo due anni di matrimonio i coniugi si erano separati. La figlia era stata affidata ad entrambi ma collocata presso la madre. Il marito era stato condannato a versare un contributo in favore della figlia. Era stata invece respinta la sua domanda di assegno divorzile sulla base della brevissima durata dell’unione.
La Corte di Cassazione ha bocciato con rinvio la decisione della Corte d’Appello, riaprendo la possibilità per il marito di ottenere un contributo per sé.
Secondo la Cassazione ha sbagliato la Corte d’Appello che ha escluso il diritto del richiedente all’assegno “fondando esclusivamente la propria valutazione sulla durata del matrimonio”. La Cassazione ha chiarito che “il criterio della durata del matrimonio, appartiene al momento successivo della quantificazione dell’assegno, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente” (vedi anche Cass. n. 6164 del 2015).