Assegnazione della casa coniugale
E’ definita giuridicamente quale “diritto personale di godimento”, e spetta per Legge unicamente al coniuge o al convivente al quale siano collocati prevalentemente i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Se non vi sono figli, per Giurisprudenza consolidata e pressoché unanime l’assegnazione non è possibile.
L’assegnatario ha diritto di utilizzare l’abitazione familiare, unitamente alle pertinenze (cantine, solai, posti auto, box) e agli arredi presenti, mantenendone la destinazione d’uso e preservandone lo stato con diligenza.
In caso di assegnazione di immobile condotto in locazione, l’assegnatario, per effetto del provvedimento di assegnazione, succede “ex lege” nel contratto, assumendo in maniera automatica tutti i diritti e gli obblighi in esso previsti e da esso derivanti.
La revoca dell’assegnazione, per il venir meno dei presupposti di Legge sui quali si era basata, non è automatica ma richiede necessariamente un provvedimento giudiziario, che può essere anche assunto su istanza congiunta, a ratifica di un accordo siglato tra le parti.
Il provvedimento di assegnazione può essere opponibile ai terzi e rappresenta una sorta di peso o “gravame” per l’immobile.
Per la sua opponibilità ai terzi è sempre bene effettuarne la trascrizione.
Per la sua opponibilità ai terzi è sempre bene effettuarne la trascrizione.