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INCOMPLETO – TESTI DI ESEMPIO

Mediazione Familiare

Come può aiutare la mediazione familiare quando si affronta una separazione o un divorzio?
L’evento separativo è un momento particolarmente stressante e di sofferenza per la coppia, è una rottura negli schemi di vita familiare perché è coinvolta tutta la famiglia: la mediazione è uno spazio all’interno del quale una coppia in fase di separazione o già separata/divorziata ha la possibilità di negoziare e raggiungere accordi circa la futura riorganizzazione della propria vita, nel rispetto delle reciproche esigenze e nella salvaguardia degli interessi e del benessere dei propri figli.
E’ un prezioso strumento di supporto sia per il singolo che per la coppia, perché educa, quale percorso di apprendimento, le persone al confronto e al dialogo per gestire i conflitti in modo costruttivo.
E’ una strategia per gestire la crisi coniugale.
E’ un percorso che facilita la comunicazione fra coniugi o conviventi, con o senza figli e li sostiene nelle scelte relative alla separazione nel rispetto della Legge. E’ nota la difficoltà dei coniugi nel riuscire a trovare, nel momento della separazione personale, un punto d’intesa reciproco per raggiungere un accordo mutuo e condiviso ed evitare che conseguenze negative ricadano sui figli per i quali è indispensabile mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori.
E’ una risorsa per la genitorialità. Separarsi come marito e moglie e, in presenza di figli, ciononostante riuscire a dialogare per continuare ad essere bravi genitori, rappresenta un compito molto impegnativo che comporta a volte sofferenza e capacità di sacrificio. Ma il risultato vale l’impegno che si decide di dedicare allo scopo, sia in termini di risultati educativi ed affettivi, sia in termini di autostima, nel ritrovare in se stessi risorse e maturità per superare un evento così stressante.
La Mediazione Familiare si propone di prevenire il danno psicologico prodotto nei figli da una separazione vissuta in modo altamente conflittuale, quando sofferenza e rancore impediscono il dialogo tra i due genitori e talvolta anche tra i genitori e i figli.
La Mediazione Familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e richiede la disponibilità e la presenza di entrambi i soggetti coinvolti. Affianca e non sostituisce il lavoro dell’avvocato cui spetta la formalizzazione giuridica dell’accordo di separazione e l’assistenza avanti gli organi giudiziari competenti.
Come funziona la mediazione familiare?
La Mediazione Familiare è un intervento limitato nel tempo e con finalità concrete.
Si articola mediamente in dieci-dodici incontri che si svolgono con cadenza settimanale o quindicinale.
Lo scopo è raggiunto quando nell’arco delle sedute con le parti queste giungono ad accordi concreti e stabili nel tempo riguardo a se stessi e alla vita dei figli, se ci sono, sostenute da una recuperata capacità di dialogare e di comunicare. Un percorso che sembrava irto di difficoltà può portare ad un esito gratificante: un buon rapporto tra ex coniugi ed ex conviventi, tra i medesimi e i propri figli, attraverso il recupero del dialogo e del rispetto reciproco. Il legale, esperto in diritto di famiglia, procede poi alla formalizzazione giuridica degli accordi stessi e assiste la coppia davanti agli organi giudiziari competenti (Tribunale ordinario e/o Tribunale per i minorenni).
Nel caso in cui una delle parti non sia disponibile alla Mediazione Familiare, possono essere offerti comunque colloqui e percorsi di sostegno alla genitorialità o al singolo interessato.
Quando e perché scegliere la mediazione familiare?
La mediazione familiare, promuovendo la logica in cui da una separazione non si esce né vincitori né vinti, può essere scelta in tutte quelle situazioni in cui entrambi le parti della coppia vogliano collaborare in vista di una separazione, per favorire il proprio processo di elaborazione del lutto e il ruolo genitoriale perché anche dopo una separazione si è genitori per sempre.
La mediazione familiare ha l’intento di salvaguardare uno spazio di relazione, di creare un clima comunicativo, dentro e fuori dalla stanza della mediazione, possa aiutare i genitori a collaborare nella cura ed educazione dei figli.
Prima della separazione: offre un aiuto efficace per essere protagonisti delle proprie scelte, attivare delle risorse personali e ristabilire la comunicazione interpersonale; spesso infatti chi vive l’esperienza della crisi di coppia è spesso paralizzato dalla paura del cambiamento o colto da spirito vendicativo che lo spinge a vedere l’altro come un nemico.
Offre un aiuto per comunicare la nuova situazione ai figli, partendo dal riconoscimento dei loro bisogni.
Durante: promuove, attraverso il superamento della conflittualità, la riorganizzazione delle relazioni familiari e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti nella separazione in modo tale che non ci siano né vincitori né perdenti.
Delimita le aree conflittuali riflettendo sul “qui” ed “ora” per trovare un nuovo equilibrio ed affrontare la quotidianità in modo costruttivo.
Aiuta i coniugi ad essere entrambi genitori presenti nella vita dei figli.
Dopo: quando sopraggiungono necessità di cambiamento degli accordi già assunti, legate ad esempio alla crescita dei figli o a mutate situazioni reddituali.
Favorisce la stabilità emotiva, sostiene la bigenitorialità, tutela i legami familiari, aiuta a trovare nuovi equilibri quando si creano nuovi nuclei familiari.
Anche dopo la separazione è possibile continuare ad essere genitori attenti e presenti in modo significativo nella vita dei figli, a patto di essere capaci di accantonare rabbia e delusione verso l’ex partner, per dare spazio ad un dialogo collaborativo sul proprio ruolo di genitori.
Chi è il mediatore familiare?
E’ un professionista qualificato e con una formazione specifica, che agisce nel rispetto di un codice deontologico che accomuna i membri della categoria di appartenenza, per incoraggiare e facilitare la comunicazione interpersonale. Egli attiva le risorse delle parti che sono in conflitto e restituisce ad esse il potere decisionale.
E’ un terzo neutrale che dirige il processo di negoziazione di un accordo, che vede la coppia sempre protagonista; l’accordo raggiunto sarà volontario e pienamente condiviso. Studia insieme ad entrambi i genitori le soluzioni più adatte alla specificità della loro situazione familiare e li aiuta a ritrovare la fiducia nelle proprie capacità di mantenere la rete di affetti familiari che deve continuare a costituire il riferimento dei figli.
Accoglie la coppia con la sua storia e le sue istanze, aiuta a ordinare i desideri, a capire i motivi del contendere e a trasformare le difficoltà in risorse.
Garantisce la più assoluta riservatezza e segreto professionale rispetto alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del suo compito.
Qual è lo scopo della mediazione familiare?
  • Superare ed elaborare la conflittualità coniugale
  • Restituire alla coppia genitoriale la responsabilità della scelta sulla riorganizzazione del nucleo diviso
  • Pervenire ad una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali
  • Aiutare la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, consentendo un’adeguata tutela dell’equilibrio psico-fisico dei minori, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità delle procedure giudiziarie
  • Redigere, attraverso un percorso di negoziazioni a tappe, un verbale di accordi condiviso tra i coniugi che verrà consegnato all’avvocato per la scrittura del ricorso e presentato in Tribunale per l’omologa
A chi si rivolge la mediazione familiare?
  • Alle coppie in crisi
  • A chi decide di separarsi
  • Coniugi e familiari in conflitto
  • Coppie in fase di separazione/divorzio
  • Coppie già separate/divorziate
  • Famiglie ricostituite
  • Genitori in conflitto e in difficoltà nei compiti educativi e di cura dei figli
  • Coppie conviventi more uxorio con o senza figli
Quali sono i temi che si affrontano?

I più discussi riguardano:

  • La modalità di comunicazione dell’evento separativo ai figli
  • L’affidamento dei figli
  • La continuità genitoriale e dei nonni
  • Il calendario delle visite dei genitori
  • L’assegno di mantenimento
  • Famiglie ricostituite
  • Gli aspetti economici e patrimoniali
  • Qualunque altro tema porti la coppia
Quali sono i vantaggi?
  • Gestione delle emozioni reciproche
  • Velocizzazione dei tempi di separazione/divorzio
  • Stipulazione di accordi duraturi nel tempo

Diritto

ADDEBITO nella separazione
ADOZIONE – come adottare un bambino
ADOZIONE – i diritti degli affidatari
Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2015, n. 252), recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita’ affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Qualora il minore in affido familiare venga dichiarato adottabile:
se la famiglia affidataria chiede di adottare il bambino in affido, il Tribunale deve tenere conto del legame affettivo consolidatosi;
Il legame formatosi durante l’affidamento è rilevante anche ai fini dell’adozione ai sensi dell’art. 44;
qualora il minore in affido familiare lasci la famiglia affidataria per far rientro nella famiglia di origine, essere affidato ad altri o venire adottato da altri, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento è comunque tutelata;
la famiglia affidataria deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.
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ADOZIONE – nella coppia di persone dello stesso sesso

Il regolamento CE 2201/2003 impone il riconoscimento dei provvedimenti adottati dai Giudici stranieri, che abbiano statuito l’adozione di un bambino nato all’interno di una coppia tra persone dello stesso sesso, tramite fecondazione eterologa, da parte del “genitore non biologico” e che abbiano regolamentato affido, collocamento e relazione del figlio con il genitore non prevalente collocatario, a tutela degli interessi primari di quest’ultimo.
Tale principio è stato recentemente affermato  da una sentenza pubblicata dalla sezione persone, minori, famiglia della Corte di appello di Milano (presidente Bianca La Monica, consigliere estensore Maria Cristina Canziani; cfr. “Il partner omosessuale può adottare il figlio minore del convivente dandogli il proprio cognome”, “Bimba nata dalla fecondazione adottata dalla compagna della mamma biologica: è nel suo interesse”, pubblicati il 29 agosto 2014 e il 17 novembre 2015).
Parimenti, mentre allo stato rimane impossibile trascrivere nei registri dello stato civile italiano il matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso, grazie alle norme Ue si può trascrivere il provvedimento straniero che abbia statuito l’adozione piena da parte del genitore “non biologico” e abbia attribuito al figlio il doppio cognome.

AFFIDAMENTO CONDIVISO
Introdotto dalla Legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee è ispirato al principio della bigenitorialità. Afferma il diritto della prole alla compresenza di entrambe le figure genitoriali, ciascuna di principio indispensabile ad una crescita equilibrata e completa della personalità, il dovere dei genitori di condividere ed esercitare concordemente le responsabilità derivanti dal loro ruolo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Tale principio è specificamente previsto dagli articoli 316 e 337 ter del codice civile, come previsto dal d.lg. 154/2013. In particolare, l’art 337 ter c.c. prevede testualmente che: “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla crescita e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino le responsabilità genitoriali separatamente.”
L’affidamento condiviso della prole minorenne rappresenta oggi la “regola generale e di principio”, alla quale può derogarsi unicamente, con la previsione di un affido esclusivo ad uno solo dei genitori, quando la sua applicazione risulti gravemente pregiudizievole e contraria agli interessi primari del minore.
Si sottolinea che per l’attuale prevalente Giurisprudenza nè la mera conflittualità tra i genitori nè la distanza geografica tra loro valgono di escludere l’affidamento condiviso.
Il presupposto sostanziale per il riconoscimento dell’affido esclusivo à l’adeguatezza di uno solo dei due genitori e la grave inadeguatezza dell’altro.
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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
AGGIUNTA DI COGNOME
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
CONVIVENZA MORE UXORIO
CONVIVENZA MORE UXORIO – obblighi di restituzione
CTU nei procedimenti di diritto di Famiglia
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’
DIVORZIO – nuovi termini
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – vantaggi fiscali
NUOVO MATRIMONIO – termini
PAS o SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE
RIPETIBILITA’ di somme contributive
SEPARAZIONE CONSENSUALE
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE ITALIANO
SOVRAINDEBITAMENTO – per i coniugi in difficoltà anche a seguito della separazione
UDIENZA PRESIDENZIALE
LEGGE n. 6 del 9.01.2004 – “Amministrazione di sostegno”
Legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul “diritto alla continuita’ affettiva” dei bambini in affido familiare
DPR 396/2000, modificato dal DPR 24.02.12, sulla’ “aggiunta di cognome per il minore”
Legge 184/93 – Adozioni nazionali e internazionali

COME ADOTTARE UN BAMBINO

 

Legge 54 /2006, c.d. “sull’affidamento condiviso”
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006

Art. 1. (Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3. (Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4. (Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5. (Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Legge 219/2012, “sulla filiazione”
Legge 10.12.2012 n° 219
“Disposizioni in materia di filiazione”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17.12.2012

SINTESI ESPLICATIVA

Art. 4

- Disposizioni transitorie
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai processi relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell’articolo 3 della presente legge.

Art. 5 – 

Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. L’articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo’ essere costituito da un solo nome o da piu’ nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Art. 6

 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 dicembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino

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D.Lgs. 154/2013 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

                                                                            Pubblicato nella G.U. 8 gennaio 2014, n. 5.

* SINTESI ESPLICATIVA

Il D.Lgs. 154/2013 introduce modifiche della nomativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, per garantire la loro completa eguaglianza giuridica. Prevede:

1. i figli sono tutti uguali, tutti “figli”; vengono eliminati tutti i riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali”;

2. i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati all’interno del matrimonio hanno gli stessi parenti e gli stessi eredi;

3. non esiste più la “potestà genitoriale”, sostituita dalla “responsabilità genitoriale”;
4. vengono modificate le disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

5. viene recepita la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per cui:
– viene limitato a cinque anni dalla nascita del figlio il termine per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
– viene stabilito il diritto proprio degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
– viene disciplinato l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
– viene portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
– viene modificata la materia della successione, eliminando il diritto degli ex figli legittimi di “liquidare” monetariamente le quote di successione degli ex figli naturali.

* IL TESTO DEL DECRETO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Art. 1

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;

c) il secondo comma e’ abrogato;

d) il terzo comma e’ abrogato;

e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;

b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;

c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 148.

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.

2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternita’”.

3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”” sono soppresse.

4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle prove della filiazione””.

5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio””.

6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e della legittimazione”” sono soppresse.

7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale”” sono soppresse.

8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio””.

9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’””.

10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Della responsabilita’ genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.

11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inserito il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.

12. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:
” Capo II. “Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.

Art. 8

Modifica all’articolo 231 del codice civile

1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 231.

Paternita’ del marito

Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

Art. 10

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la parola: “legittimo” sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente.

“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.”.

Art. 13

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Irreclamabilita’ di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita”;

b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sono sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244”;

c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 14

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 239.

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.

L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita’ di altra presunzione di paternita’.

L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.”.

Art. 15

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 240.

Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.”.

Art. 16

Modifiche all’articolo 241 del codice civile

1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo.”;

c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 17

Articolo 243-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 243 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 243-bis.

Disconoscimento di paternita’

L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.”.

Art. 18

Modifiche all’articolo 244 del codice civile

1. L’articolo 244 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 244.

Termini dell’azione di disconoscimento

L’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’ essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.

Art. 19

Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L’articolo 245 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 245.

Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita’ di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.

2. L’articolo 246 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 246.

Trasmissibilita’ dell’azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’ e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

Art. 20

Modifiche all’articolo 248 del codice civile

1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilita’.”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;

c) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 21

Modifiche all’articolo 249 del codice civile

2. L’articolo 249 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 249.

Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 22

Modifiche all’articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole: “tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti: “giudice”.

Art. 23

Modifiche all’articolo 252 del codice civile

1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.”;

b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) al secondo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
“In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;

d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;

f) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento.”.

Art. 24

Modifiche all’articolo 253 del codice civile

1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o legittimato” sono soppresse.

Art. 25

Modifiche all’articolo 254 del codice civile

1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 26

Modifiche all’articolo 255 del codice civile

1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.

Art. 27

Modifiche all’articolo 262 del codice civile

1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa;

c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;

d) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: “Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”;

e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”.

Art. 28

Modifiche all’articolo 263 del codice civile

1. L’articolo 263 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 263.

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’

Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’ dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.”.

Art. 29

Modifiche all’articolo 264 del codice civile

1. L’articolo 264 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 264.

Impugnazione da parte del figlio minore

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.

Art. 30

Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

2. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa.

Art. 31

Modifiche all’articolo 270 del codice civile

1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa;

b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti” sono soppresse;

c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: “Si applica l’articolo 245.”.

Art. 32

Modifiche all’articolo 273 del codice civile

1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa; la parola:
“potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) al secondo comma la parola: “sedici” e’ sostituita dalla seguente: “quattordici”.

Art. 33

Modifiche all’articolo 276 del codice civile

1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” e’ soppressa.

Art. 34

Modifiche all’articolo 277 del codice civile

1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: “naturale” e’ soppressa;

b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono inserite le seguenti: “l’affidamento,”.

Art. 35

Modifiche all’articolo 278 del codice civile

1. L’articolo 278 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 278.

Autorizzazione all’azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.”.

Art. 36

Modifiche all’articolo 279 del codice civile

1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: ” a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione e’ ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.”;

c) al terzo comma la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 37

Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.

2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 38

Modifiche all’articolo 299 del codice civile

1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.”.

Art. 39

Modifiche all’articolo 316 del codice civile

1. L’articolo 316 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 316.

Responsabilita’ genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’ esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”.

Art. 40

Articolo 316-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 316 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 316-bis.

Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.”.

Art. 41

Modifiche all’articolo 317 del codice civile

1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo.”.

Art. 42

Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile

1. L’articolo 317-bis del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 317-bis.

Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’ ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.

Art. 43

Modifiche all’articolo 318 del codice civile

1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,”;

b) la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti:
“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 44

Modifiche all’articolo 320 del codice civile

1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “potesta’” ovunque presente e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri” inserire le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,”.

Art. 45

Modifiche all’articolo 321 del codice civile

1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 46

Modifiche all’articolo 322 del codice civile

1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 47

Modifiche all’articolo 323 del codice civile

1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potesta’”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 48

Modifiche all’articolo 324 del codice civile

1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “potesta’”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono inserite le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione”.

Art. 49

Modifiche all’articolo 327 del codice civile

1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 50

Modifiche all’articolo 330 del codice civile

1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 51

Modifiche all’articolo 332 del codice civile

1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 52

Modifiche all’articolo 336 del codice civile

1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;
dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.
Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.

Art. 53

Articolo 336-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 336-bis.

Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video.”.

Art. 54

Modifiche all’articolo 337 del codice civile

1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 55

Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 337-bis.

Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter.

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita’ indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita’ che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita’ di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera’ detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita’ di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita’, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo’ considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilita’ genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita’ del contributo.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ di reperire il soggetto.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”.

Art. 56

Modifiche all’articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 57

Modifiche all’articolo 348 del codice civile

1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.”.

Art. 58

Modifiche all’articolo 350 del codice civile

1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 59

Modifiche all’articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 60

Modifiche all’articolo 371 del codice civile

1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1)
e’ sostituito dal seguente:

“1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;”.

Art. 61

Modifiche all’articolo 401 del codice civile

1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalle seguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento” e’ sostituita dalla seguente: “mantenimento”.

Art. 62

Modifiche all’articolo 402 del codice civile

1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 63

Modifiche all’articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 64

Modifiche all’articolo 433 del codice civile

1. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: “2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;

b) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: “3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.

Art. 65

Modifiche all’articolo 436 del codice civile

1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 66

Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile

1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 67

Modifiche all’articolo 467 del codice civile

1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 68

Modifiche all’articolo 468 del codice civile

1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi, legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “anche adottivi”; le parole: “nonche’ dei discendenti dei figli naturali del defunto,” sono soppresse.

Art. 69

Modifiche all’articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le parole: “la condizione.” e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”.

Art. 70

Modifiche all’articolo 536 del codice civile

1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti”;

b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e” sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 71

Modifiche all’articolo 537 del codice civile

1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sono soppresse;

b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;

c) al secondo comma le parole: ” , legittimi e naturali” sono soppresse;

d) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 72

Modifiche all’articolo 538 del codice civile

1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma le parole: “legittimi ne’ naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 73

Modifiche all’articolo 542 del codice civile

1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse;

c) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 74

Modifiche all’articolo 544 del codice civile

1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma le parole: “ne’ figli legittimi ne’ figli naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola: “legittimi” e’ soppressa.

Art. 75

Modifiche all’articolo 565 del codice civile

1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 76

Modifiche all’articolo 566 del codice civile

1. L’articolo 566 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 566.

Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.

Art. 77

Modifiche all’articolo 567 del codice civile

1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente “Successione dei figli adottivi”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi”.

Art. 78

Modifiche all’articolo 573 del codice civile

1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 79

Modifiche all’articolo 580 del codice civile

1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 80

Modifiche all’articolo 581 del codice civile

1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.

Art. 81

Modifiche all’articolo 582 del codice civile

1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma la parola: “legittimi” e’ soppressa.

Art. 82

Modifiche all’articolo 583 del codice civile

1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 83

Modifiche all’articolo 594 del codice civile

1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 84

Modifiche all’articolo 643 del codice civile

1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se e’ chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.

Art. 85

Modifiche all’articolo 687 del codice civile

1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: “legittimo” e’ soppressa; le parole: “o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo del testamento.”.

Art. 86

Modifiche all’articolo 715 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 715 del codice civile le parole:
“sulla legittimita’ o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione”.

Art. 87

Modifiche all’articolo 737 del codice civile

1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 88

Modifiche all’articolo 803 del codice civile

1. L’articolo 803 del codice civile e’ sostituito dal seguente.

“Art. 803.

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione puo’ essere domandata anche se il figlio del donante era gia’ concepito al tempo della donazione.”.

Art. 89

Modifiche all’articolo 804 del codice civile

1. All’articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimo figlio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola: “legittimo” e’ soppressa; la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 90

Modifiche all’articolo 1023 del codice civile

1. All’articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia’ sorto.”.

Art. 91

Modifiche all’articolo 1916 del codice civile

1. All’articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: “dagli affiliati,” sono soppresse.

Art. 92

Modifiche all’articolo 2941 del codice civile

1. Al numero 2) dell’articolo 2941 del codice civile la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Titolo II

Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione

Art. 93

Modifiche al codice penale in materia di filiazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, le parole: “potesta’ dei genitori” e la parola: “potesta’”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

d) all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

e) all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

f) all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

g) all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

h) all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

i) all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegittima” e’ sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e la parola: “legittima” e’ sostituita dalle seguenti: “nel matrimonio”; nel secondo comma, la parola: “illegittima” e’ sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio”;

l) all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

m) nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullo legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla seguente: “figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato nel matrimonio o riconosciuto”;

n) all’articolo 569, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

o) all’articolo 570, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

p) all’articolo 573, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

q) all’articolo 574, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

r) all’articolo 574-bis, le parole: “potesta’ dei genitori” e le parole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

s) all’articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: “potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

t) all’articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: “potesta’ genitoriale” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

u) all’articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: “potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 94

Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 95

Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 706 il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”;

b) all’articolo 709-ter, primo comma, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalla seguente: “responsabilita’”.

Titolo III

Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione

Art. 96

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 35 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta’ provvede il tribunale per i minorenni.”;

b) dopo l’articolo 37 e’ inserito il seguente:

“Art. 37-bis.

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;

c) all’articolo 38, primo comma, dopo le parole: “spetta al giudice ordinario.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Sono, altresi’, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;

d) dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:

“Art. 38-bis.

Quando la salvaguardia del minore e’ assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.”;

e) all’articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;

f) all’articolo 121 la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

g) all’articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;

h) all’articolo 123 la parola: “naturali” e la parola: “adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;

i) dopo l’articolo 127 e’ inserito il seguente:

“Art. 127-bis.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.”.

Art. 97

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potesta’” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”; le parole: “potesta’ sul figlio” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale sul figlio”.

Art. 98

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”;

b) all’articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis “; il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

c) all’articolo 12, la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 99

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

1. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 100

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 la parola: “potesta’” e’ sostituita dalla seguente: “responsabilita’”;

b) all’articolo 3 le parole: “potesta’ dei genitori” e la parola: “potesta’” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

c) all’articolo 4 la parola: “potesta’”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

d) all’articolo 5 le parole: “potesta’ parentale” e la parola: “potesta’” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”;

f) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi sociali locali” sono inserite le seguenti: “, anche all’esito della segnalazione di cui all’articolo 79-bis,”;

g) all’articolo 9, comma 5, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

h) all’articolo 10, comma 3, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

i) all’articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”, ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole:
“per altri due mesi.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo’ chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.”;

l) all’articolo 15, comma 1, la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita’ dei genitori ovvero e’ provata l’irrecuperabilita’ delle capacita’ genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.”;

m) all’articolo 19, comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

n) all’articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati” sono soppresse e la parola: “quattordici” e’ sostituita dalla seguente: “dodici”;

o) all’articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

p) all’articolo 28, comma 4, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

q) all’articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola:
“naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici”;

r) all’articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;

s) all’articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici”;

t) all’articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” e’ soppressa;

u) all’articolo 46, comma 2, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

v) all’articolo 48, comma 1, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

z) all’articolo 50 la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

aa) all’articolo 52, comma 3, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

bb) all’articolo 71, comma 3, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

cc) all’articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione” sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;

dd) all’articolo 74 la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

ee) dopo l’articolo 79 e’ inserito il seguente:

“Art. 79-bis.

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”.

Art. 101

Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 33.

Filiazione

1. Lo stato di figlio e’ determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu’ favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e’ cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi’ individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo’ essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicita’ dello stato di figlio.”;

b) nella rubrica dell’articolo 35 la parola: “naturale” e’ soppressa; il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu’ favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”;

c) all’articolo 36 le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

d) dopo l’articolo 36 e’ inserito il seguente:

“Art. 36-bis.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita’ genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.”;

e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” e’ soppressa.

Art. 102

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

1. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” e’ sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.

Art. 103

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”;

b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) il secondo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 262 del codice civile, il capo dell’ufficio consolare riceve altresi’ le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente”;

d) il secondo comma e’ abrogato.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 104

Disposizioni transitorie

1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredita’, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualita’ di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternita’ o maternita’ sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialita’ intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternita’ o maternita’.

6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.

7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternita’, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all’entrata in vigore della stessa.

9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternita’, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile gia’ formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.

Art. 105

Sostituzione termini

1. La parola: “potesta’” riferita alla potesta’ genitoriale, le parole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti:
“responsabilita’ genitoriale”.

2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio”.

3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”, ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.

4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

Art. 106

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;

b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 107

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 108

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Kyenge, Ministro per l’integrazione

Alfano, Ministro dell’interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunita’

Saccomanni, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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D.L. 132/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 162/2014 – in partic. Negoziazione Assistita
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162,  recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.». 

(GU n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 11, c. 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
CAPO I – ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e’ stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Tale facolta’ e’ consentita altresi’ nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita’ extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita’ al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita’ si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. 3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E’ in facolta’ degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere piu’ pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi’ stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi’ sistemi di designazione automatica.
CAPO II – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI
Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1-bis. E’ fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’, in forma scritta.
5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di uno o piu’ avvocati.
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita’ professionale.
7. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3. Improcedibilità
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4. Non accettazione dell’invito e mancato accordo
1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli avvocati designati.
Art. 5. Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
2-bis. L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita’ di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
“g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;
b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e’ aggiunta la seguente:
“h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
“d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.
Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro
[soppresso]
Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta’ e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta’ e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.
Art. 10. Antiriciclaggio
1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge,».
Art. 11. Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.
CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’ aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’ aggiunta la seguente lettera: «d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’ essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAPO IV – ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo’ compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile e’ inserito il seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessita’ della lite e dell’istruzione probatoria, puo’ disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, puo’ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15. Dichiarazioni rese al difensore
[soppresso]
Art. 16. Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale e’ conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.».
2-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 164-bis, introdotto dall’articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e’ inserito il seguente:
“Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). – Quando il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e’ stata depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e’ ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
Art. 19. Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;
b) dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti).
– Quando il debitore e’ una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma e’ abrogato;
2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 492 e’ inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche’, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e’ rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovra’ anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche’ l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e’ notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare piu’ crediti del debitore o piu’ cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
d-bis) all’articolo 503 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“L’incanto puo’ essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ abbia luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
d-ter) dopo l’articolo 521 e’ inserito il seguente:
“Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Il pignoramento contiene altresi’ l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche’ i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da’ immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato e’ stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perche’ proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo”;
e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola “personalmente” e’ soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra’ essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente e’ notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all’articolo 547, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ abrogato;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) (Soppressa);
h-bis) all’articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
h-ter) all’articolo 572, terzo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Se l’offerta e’ inferiore a tale valore il giudice non puo’ far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene determinato a norma dell’articolo 568”;
i) l’articolo 609 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). –
Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si da’ atto a verbale ovvero, se colui che e’ tenuto a provvedere all’asporto non e’ presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non e’ stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando puo’ ritenersi che il valore dei beni e’ superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e’ nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilita’ del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita’ imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono puo’, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita’ disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata e’ impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e’ tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza e’ utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.
In caso di infruttuosita’ della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita’ telematiche). – La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalita’ telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalita’ di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalita’ di esercizio della facolta’ di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonche’ le modalita’ di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario puo’ interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia puo’ procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e’ gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»;
Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui ;
b) al titolo IV, capo I, dopo l’articolo 164 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosita’ dell’espropriazione forzata). –
Quando risulta che non e’ piu’ possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita’ di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e’ disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e’ pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»;
b) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e’ tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti:
«, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
b) all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e’ dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta’, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore procedente ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e’ distribuita dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e’ diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e’ attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».
5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare.».
6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 19-bis. (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita’ giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilita’ delle stesse.
Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche
1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-quater. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita’ svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita’ telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche’ delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e’ trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.»;
b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalita’ telematiche.». 3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
CAPO VI – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 21. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu’ grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 21 bis. Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;
b) la tabella B e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e’ attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia e’ fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e’ autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall’anno 2015.
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l’anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto ad euro 550.000 per l’anno 2014, ad euro 481.500 per l’anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 19 del presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’aumento degli importi del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
All’articolo 1:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facolta’ e’ consentita altresi’ nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita’ extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»;
al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita’ si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»;
al comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «E’ in facolta’ degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»;
al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi’ stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi’ sistemi di designazione automatica».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. E’ fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»;
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»;
al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati»;
nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati».
All’articolo 3, comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi».
All’articolo 5:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»;
al comma 3, le parole: «previsti dall’articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»;
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»;
al comma 3, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita’ di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»;
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
“g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;
b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e’ aggiunta la seguente:
“h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
“d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”»;
nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati».
L’articolo 7 e’ soppresso.
All’articolo 9, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta’ e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l’avvocato illecito disciplinare».
All’articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati».
All’articolo 11, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».
Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ avvocati».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «innanzi all’ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l’assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»;
al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l’assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo»;
al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi».
All’articolo 13, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo’ compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”».
L’articolo 15 e’ soppresso.
All’articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
All’articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale».
All’articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;
alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all’ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo periodo»;
alla lettera c), capoverso Art. 557:
al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;
al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 164-bis, introdotto dall’articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e’ inserito il seguente:
“Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). — Quando il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e’ stata depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e’ ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”»;
al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis».
All’articolo 19:
al comma 1:
la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) all’articolo 26, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”»;
alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole:
«dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all’articolo 503 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“L’incanto puo’ essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ abbia luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
d-ter) dopo l’articolo 521 e’ inserito il seguente:
“Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). — Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Il pignoramento contiene altresi’ l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche’ i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da’ immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato e’ stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perche’ proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo”»;
la lettera h) e’ soppressa;
dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) all’articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
h-ter) all’articolo 572, terzo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Se l’offerta e’ inferiore a tale valore il giudice non puo’ far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene determinato a norma dell’articolo 568″»;
al comma 2:
alla lettera a):
ai capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
dopo il capoverso Art. 155-quinquies e’ aggiunto il seguente:
«Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare). — Le disposizioni in materia di ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»;
alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I»;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»;
alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed e’ dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»;
il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
«6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis. – (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). — 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita’ giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilita’ delle stesse».
All’articolo 20:
al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: «9-quater», la parola: «9-quater» e’ sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» e’ sostituita dalla seguente: «9-sexies» e la parola: «9-sexies» e’ sostituita dalla seguente: «9-septies»;
al comma 5, le parole: «9-sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
Nel capo VI, dopo l’articolo 21 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. – (Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra). — 1.
Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;
b) la tabella B e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e’ attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia e’ fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e’ autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall’anno 2015».
L’articolo 22 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22. – (Disposizioni finanziarie). — 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l’anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto ad euro 550.000 per l’anno 2014, ad euro 481.500 per l’anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 19 del presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’aumento degli importi del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
……….
Legge 55/2015, c.d. “sul divorzio breve”
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi.
(G.U. n.107 del 11-5-2015)
Vigente al: 26-5-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addi’ 6 maggio 2015

Mattarella
Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Psicologia

Cos’è la Psicoanimazione?

Mediazione Familiare

Come può aiutare la mediazione familiare quando si affronta una separazione o un divorzio?
L’evento separativo è un momento particolarmente stressante e di sofferenza per la coppia, è una rottura negli schemi di vita familiare perché è coinvolta tutta la famiglia: la mediazione è uno spazio all’interno del quale una coppia in fase di separazione o già separata/divorziata ha la possibilità di negoziare e raggiungere accordi circa la futura riorganizzazione della propria vita, nel rispetto delle reciproche esigenze e nella salvaguardia degli interessi e del benessere dei propri figli.
E’ un prezioso strumento di supporto sia per il singolo che per la coppia, perché educa, quale percorso di apprendimento, le persone al confronto e al dialogo per gestire i conflitti in modo costruttivo.
E’ una strategia per gestire la crisi coniugale.
E’ un percorso che facilita la comunicazione fra coniugi o conviventi, con o senza figli e li sostiene nelle scelte relative alla separazione nel rispetto della Legge. E’ nota la difficoltà dei coniugi nel riuscire a trovare, nel momento della separazione personale, un punto d’intesa reciproco per raggiungere un accordo mutuo e condiviso ed evitare che conseguenze negative ricadano sui figli per i quali è indispensabile mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori.
E’ una risorsa per la genitorialità. Separarsi come marito e moglie e, in presenza di figli, ciononostante riuscire a dialogare per continuare ad essere bravi genitori, rappresenta un compito molto impegnativo che comporta a volte sofferenza e capacità di sacrificio. Ma il risultato vale l’impegno che si decide di dedicare allo scopo, sia in termini di risultati educativi ed affettivi, sia in termini di autostima, nel ritrovare in se stessi risorse e maturità per superare un evento così stressante.
La Mediazione Familiare si propone di prevenire il danno psicologico prodotto nei figli da una separazione vissuta in modo altamente conflittuale, quando sofferenza e rancore impediscono il dialogo tra i due genitori e talvolta anche tra i genitori e i figli.
La Mediazione Familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e richiede la disponibilità e la presenza di entrambi i soggetti coinvolti. Affianca e non sostituisce il lavoro dell’avvocato cui spetta la formalizzazione giuridica dell’accordo di separazione e l’assistenza avanti gli organi giudiziari competenti.
Come funziona la mediazione familiare?
La Mediazione Familiare è un intervento limitato nel tempo e con finalità concrete.
Si articola mediamente in dieci-dodici incontri che si svolgono con cadenza settimanale o quindicinale.
Lo scopo è raggiunto quando nell’arco delle sedute con le parti queste giungono ad accordi concreti e stabili nel tempo riguardo a se stessi e alla vita dei figli, se ci sono, sostenute da una recuperata capacità di dialogare e di comunicare. Un percorso che sembrava irto di difficoltà può portare ad un esito gratificante: un buon rapporto tra ex coniugi ed ex conviventi, tra i medesimi e i propri figli, attraverso il recupero del dialogo e del rispetto reciproco. Il legale, esperto in diritto di famiglia, procede poi alla formalizzazione giuridica degli accordi stessi e assiste la coppia davanti agli organi giudiziari competenti (Tribunale ordinario e/o Tribunale per i minorenni).
Nel caso in cui una delle parti non sia disponibile alla Mediazione Familiare, possono essere offerti comunque colloqui e percorsi di sostegno alla genitorialità o al singolo interessato.
Quando e perché scegliere la mediazione familiare?
La mediazione familiare, promuovendo la logica in cui da una separazione non si esce né vincitori né vinti, può essere scelta in tutte quelle situazioni in cui entrambi le parti della coppia vogliano collaborare in vista di una separazione, per favorire il proprio processo di elaborazione del lutto e il ruolo genitoriale perché anche dopo una separazione si è genitori per sempre.
La mediazione familiare ha l’intento di salvaguardare uno spazio di relazione, di creare un clima comunicativo, dentro e fuori dalla stanza della mediazione, possa aiutare i genitori a collaborare nella cura ed educazione dei figli.
Prima della separazione: offre un aiuto efficace per essere protagonisti delle proprie scelte, attivare delle risorse personali e ristabilire la comunicazione interpersonale; spesso infatti chi vive l’esperienza della crisi di coppia è spesso paralizzato dalla paura del cambiamento o colto da spirito vendicativo che lo spinge a vedere l’altro come un nemico.
Offre un aiuto per comunicare la nuova situazione ai figli, partendo dal riconoscimento dei loro bisogni.
Durante: promuove, attraverso il superamento della conflittualità, la riorganizzazione delle relazioni familiari e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti nella separazione in modo tale che non ci siano né vincitori né perdenti.
Delimita le aree conflittuali riflettendo sul “qui” ed “ora” per trovare un nuovo equilibrio ed affrontare la quotidianità in modo costruttivo.
Aiuta i coniugi ad essere entrambi genitori presenti nella vita dei figli.
Dopo: quando sopraggiungono necessità di cambiamento degli accordi già assunti, legate ad esempio alla crescita dei figli o a mutate situazioni reddituali.
Favorisce la stabilità emotiva, sostiene la bigenitorialità, tutela i legami familiari, aiuta a trovare nuovi equilibri quando si creano nuovi nuclei familiari.
Anche dopo la separazione è possibile continuare ad essere genitori attenti e presenti in modo significativo nella vita dei figli, a patto di essere capaci di accantonare rabbia e delusione verso l’ex partner, per dare spazio ad un dialogo collaborativo sul proprio ruolo di genitori.
Chi è il mediatore familiare?
E’ un professionista qualificato e con una formazione specifica, che agisce nel rispetto di un codice deontologico che accomuna i membri della categoria di appartenenza, per incoraggiare e facilitare la comunicazione interpersonale. Egli attiva le risorse delle parti che sono in conflitto e restituisce ad esse il potere decisionale.
E’ un terzo neutrale che dirige il processo di negoziazione di un accordo, che vede la coppia sempre protagonista; l’accordo raggiunto sarà volontario e pienamente condiviso. Studia insieme ad entrambi i genitori le soluzioni più adatte alla specificità della loro situazione familiare e li aiuta a ritrovare la fiducia nelle proprie capacità di mantenere la rete di affetti familiari che deve continuare a costituire il riferimento dei figli.
Accoglie la coppia con la sua storia e le sue istanze, aiuta a ordinare i desideri, a capire i motivi del contendere e a trasformare le difficoltà in risorse.
Garantisce la più assoluta riservatezza e segreto professionale rispetto alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del suo compito.
Qual è lo scopo della mediazione familiare?
  • Superare ed elaborare la conflittualità coniugale
  • Restituire alla coppia genitoriale la responsabilità della scelta sulla riorganizzazione del nucleo diviso
  • Pervenire ad una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali
  • Aiutare la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, consentendo un’adeguata tutela dell’equilibrio psico-fisico dei minori, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità delle procedure giudiziarie
  • Redigere, attraverso un percorso di negoziazioni a tappe, un verbale di accordi condiviso tra i coniugi che verrà consegnato all’avvocato per la scrittura del ricorso e presentato in Tribunale per l’omologa
A chi si rivolge la mediazione familiare?
  • Alle coppie in crisi
  • A chi decide di separarsi
  • Coniugi e familiari in conflitto
  • Coppie in fase di separazione/divorzio
  • Coppie già separate/divorziate
  • Famiglie ricostituite
  • Genitori in conflitto e in difficoltà nei compiti educativi e di cura dei figli
  • Coppie conviventi more uxorio con o senza figli
Quali sono i temi che si affrontano?

I più discussi riguardano:

  • La modalità di comunicazione dell’evento separativo ai figli
  • L’affidamento dei figli
  • La continuità genitoriale e dei nonni
  • Il calendario delle visite dei genitori
  • L’assegno di mantenimento
  • Famiglie ricostituite
  • Gli aspetti economici e patrimoniali
  • Qualunque altro tema porti la coppia
Quali sono i vantaggi?
  • Gestione delle emozioni reciproche
  • Velocizzazione dei tempi di separazione/divorzio
  • Stipulazione di accordi duraturi nel tempo

Diritto

ADDEBITO nella separazione
La separazione più essere “addebitata” al coniuge che, ponendo in essere condotte contrarie ai doveri coniugali, abbia causato la frattura irreversibile del rapporto.
Le ragioni di addebito possono essere molteplici; per valutare la loro rilevanza occorre necessariamente un’approfondita disamina caso per caso, in confronto con la giurisprudenza.
Una precisazione in merito alla violazione del dovere di fedeltà: il tradimento può essere causa di addebito della separazione solo ove abbia rappresentato la causa determinante della frattura, non invece ove sia stata la conseguenza di una frattura preesistente. Si segnala al contempo che la Giurisprudenza più recente sta tendendo a riconoscere l’addebito nei casi di violazione del dovere di fedeltà, con pozioni molto più intransigenti e rigorose rispetto al passato, anche per contrastare la crisi della famiglia e dei valori familiari.
Le conseguenze di una pronuncia di addebito per il coniuge riconosciuto “colpevole” sono :

  •  la perdita irreversibile del diritto al mantenimento;
  • la perdita dei diritti successori (che avviene comunque con il divorzio);
  • la possibilità di essere convenuto in una causa di risarcimento danni da parte del coniuge che non sia stato dichiarato colpevole.

Si segnala anche che in taluni casi i Tribunali hanno dichiarato entrambi i coniugi responsabili della frattura coniugale, riconoscendo pertanto l’addebito in capo ad entrambi.

ADOZIONE – come adottare un bambino
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, la dichiarazione scritta della madre e il rifiuto del padre di sottoporsi all’esame del Dna, come ogni altro comportamento processule delle parti, da valutarsi globalmente, sono elementi utili ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità.
Tale principio è stato confermato in ultimo dalla sentenza della prima sezione civile della Cassazione, n. 25675/15, pubblicata il 21 dicembre.
Secondo la Corte Suprema, il Tribunale e la Corte hanno correttamente applicato il principio secondo il quale «nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, cpc, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale e al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali».
DIVORZIO – nuovi termini

I termini per la presentazione della domanda di divorzio possono essere così sintetizzati, in relazione alle differenti ipotesi:

  • SEPARAZIONE GIIUDIZIALE: 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex articolo 708 c.p.c.(prima udienza della causa di separazione, alla quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati)
  • SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE: 6 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
  • SEPARAZIONE CONSENSUALE: 6 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente al udienza ex art. 711 c.p.c.
  • SEPARAZIONE CONSENSUALE RAGGIUNTA CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati
  • SEPARAZIONE DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE: 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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NEGOZIAZIONE ASSISTITA – vantaggi fiscali
Il decreto ministeriale prevede la possibilità di fruire di un credito di imposta fino a € 250,00 per chi si avvalga della Negoziazione Assistita per la definizione delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti. Il bonus fiscale dovrà essere richiesto dall’11 gennaio all’ 11 febbraio 2016. Alla richiesta di agevolazione dovrà essere allegata la copia dell’accordo di negoziazione, la prova della relativa trasmissione all’ordine forense, le copie della fattura dell’avvocato, del bonifico o dell’assegno e del documento di identità del richiedente.
Ogni dettaglio sul sito www.giustistia.it.
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NUOVO MATRIMONIO – termini
E’ necessario distinguere tra il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, richiesto per l’ottenimento dello status libero da vincoli, e il cosiddetto “lutto vedovile” o divieto di passaggio a nuove nozze nei 300 giorni successivi alla data della separazione legale, che riguarda solo la donna.
Infatti, per convolare a nuove nozze è necessario che la sentenza di “divorzio” passi in giudicato, cioè non sia più possibile proporre ad essa impugnazione: ciò avviene dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione oppure, com’è in uso in alcuni Tribunali, contestualmente alla pubblicazione stessa, avendo le parti espressamente rinunciato all’impugnazione nel verbale di udienza oppure mediante dichiarazione scritta presentata al Cancelliere.
Una volta che la sentenza è passata in giudicato, il Comune ove è stato celebrato il matrimonio provvede all’annotazione di essa a margine dell’atto di matrimonio.
Ottenuta l’annotazione, le parti possono sposarsi nuovamente.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore del divorzio breve, che ha ridotto a 6 mesi, in caso di separazione consensuale, il tempo di separazione necessario per poter accedere al divorzio, potrebbe accadere che i coniugi ottengano il divorzio già poco dopo il sesto mese dalla separazione legale e, di conseguenza, la moglie potrebbe essere già divorziata prima che siano trascorsi 300 giorni dalla separazione (circa 10 mesi). In tal caso, l’Ufficiale di Stato civile dovrebbe rifiutare le pubblicazioni matrimoniali sino a che non siano trascorsi effettivamente 300 giorni dalla data della separazione personale dei coniugi. Colei che intende comunque risposarsi può chiedere al Tribunale la dispensa dal termine di 300 giorni, purché non sia in stato di gravidanza
PAS o SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE
RIPETIBILITA’ di somme contributive
SEPARAZIONE CONSENSUALE
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE ITALIANO
UDIENZA PRESIDENZIALE
LEGGE n. 6 del 9.01.2004 – “Amministrazione di sostegno”
Legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul “diritto alla continuita’ affettiva” dei bambini in affido familiare
Legge 184/93 – Adozioni nazionali e internazionali

COME ADOTTARE UN BAMBINO

 

Legge 54 /2006, c.d. “sull’affidamento condiviso”
Legge 219/2012, “sulla filiazione”
D.Lgs. 154/2013 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

 Legge 55/2015, c.d. “sul divorzio breve”

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Psicologia

Cos’è la Psicoanimazione?
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