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Affidamento condiviso

Introdotto dalla Legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee è ispirato al principio della bigenitorialità.

Afferma il diritto della prole alla compresenza di entrambe le figure genitoriali, ciascuna di principio indispensabile ad una crescita equilibrata e completa della personalità, il dovere dei genitori di condividere ed esercitare concordemente le responsabilità derivanti dal loro ruolo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Tale principio è specificamente previsto dagli articoli 316 e 337 ter del codice civile, come previsto dal d.lg. 154/2013. In particolare, l’art 337 ter c.c. prevede testualmente che:

“le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla crescita e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino le responsabilità genitoriali separatamente.”

L’affidamento condiviso della prole minorenne rappresenta oggi la “regola generale e di principio”, alla quale può derogarsi unicamente, con la previsione di un affido esclusivo ad uno solo dei genitori, quando la sua applicazione risulti gravemente pregiudizievole e contraria agli interessi primari del minore.

Si sottolinea che per l’attuale prevalente Giurisprudenza né la mera conflittualità tra i genitori né la distanza geografica tra loro valgono di escludere l’affidamento condiviso.
Il presupposto sostanziale per il riconoscimento dell’affido esclusivo à l’adeguatezza di uno solo dei due genitori e la grave inadeguatezza dell’altro.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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