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Adozione – i diritti degli affidatari

Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2015, n. 252), recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Qualora il minore in affido familiare venga dichiarato adottabile:

  • se la famiglia affidataria chiede di adottare il bambino in affido, il Tribunale deve tenere conto del legame affettivo consolidatosi;
  • Il legame formatosi durante l’affidamento è rilevante anche ai fini dell’adozione ai sensi dell’art. 44;
  • qualora il minore in affido familiare lasci la famiglia affidataria per far rientro nella famiglia di origine, essere affidato ad altri o venire adottato da altri, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento è comunque tutelata;

La famiglia affidataria deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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