Adozione – i diritti degli affidatari
Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2015, n. 252), recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
Qualora il minore in affido familiare venga dichiarato adottabile:
- se la famiglia affidataria chiede di adottare il bambino in affido, il Tribunale deve tenere conto del legame affettivo consolidatosi;
- Il legame formatosi durante l’affidamento è rilevante anche ai fini dell’adozione ai sensi dell’art. 44;
- qualora il minore in affido familiare lasci la famiglia affidataria per far rientro nella famiglia di origine, essere affidato ad altri o venire adottato da altri, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento è comunque tutelata;
La famiglia affidataria deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.