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Adozione – come adottare un bambino

La disciplina è quella prevista dall’art. 22 L.184/93 (adozione nazionale) e dall’art. 29 bis L.184/93 (adozione internazionale). L’istituto dell’adozione è nato con lo scopo di rispondere al diritto di ogni bambino di avere una famiglia dove essere accolto e amato. Una coppia di coniugi che vuole permettere ad un bambino di avere questa possibilità di famiglia, deve iniziare un percorso che si articola in diverse fasi, alcune fortemente consigliate e altre obbligatorie.

1) PREPARARSI AL PERCORSO (CONSIGLIATO)

La fase di preparazione all’adozione è un servizio che viene offerto alle coppie, mediante i Centri Adozione presenti in alcune ASL (7 a Milano), al fine di far maturare e progredire il progetto di adozione attraverso un approfondimento della conoscenza e della consapevolezza in relazione alla disponibilità ad adottare. Gli operatori che seguiranno la coppia in questo percorso di avvicinamento alla presentazione della domanda di adozione, di regola, non dovrebbero coincidere con quelli che successivamente seguiranno la fase valutativa della coppia. Il percorso prevede un ciclo di 3 incontri di gruppo a cadenza settimanale di 4 ore ciascuno: I incontro: cos’è la genitorialità adottiva; II incontro: chi è il bambino adottabile; III incontro: l’incontro e l’avvio di una storia condivisa.

2) ADOZIONE E REQUISITI

L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ovvero ai coniugi che dimostrino di avere convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Inoltre l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più quarantacinque anni l’età dell’adottando. Quindi esemplificativamente, una coppia in cui uno dei coniugi ha 50 anni non potrà adottare un bambino di età inferiore ai cinque anni. Costituisce criterio preferenziale nell’adozione l’aver fatto richiesta di adottare più bambini, fratelli tra loro. Solo per l’adozione nazionale è ammissibile la presentazione di più domande, anche in diversi momenti, innanzi a più Tribunali per i Minorenni, purché in ogni caso ne venga data comunicazione a tutti i Tribunali aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La coppia per avviare formalmente l’iter di adozione di un bambino minore di età deve presentare istanza alla cancelleria del Tribunale per i Minorenni. Più precisamente, quanto all’adozione nazionale, ex art.22 L.184/93, va presentata la c.d. “domanda di disponibilità all’adozione nazionale”, unitamente ai seguenti documenti e certificati: foto recente della coppia; fotocopia documento di identità degli adottanti; certificato di sana e robusta costituzione psicofisica; analisi mediche ( H.I.V., Epatiti, T.B.C., T.P:H.A.) da effettuarsi presso una struttura pubblica o convenzionata; – dichiarazione (in carta libera) da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all’adozione richiesta dai figli, ovvero, ove i genitori siano deceduti, certificato di morte, ovvero autocertificazione sostitutiva del certificato; “scheda informativa” con le informazioni relative alla situazione lavorativa degli adottanti, alle loro condizioni abitative, alle loro disponibilità rispetto alle condizioni del bambino da adottare (età, condizioni psico-fisiche particolari, presenza di patologie etc…). Quanto all’adozione internazionale, ex art. 29 bis L.184/93, va presentata la c.d. “richiesta di idoneità all’adozione internazionale”, con allegati i medesimi documenti sopra indicati per l’adozione nazionale, fatta eccezione per la scheda informativa che non è richiesta. Gli adottanti possono comunicare, successivamente alla presentazione della loro domanda, eventuali cambiamenti nella loro disponibilità rispetto alle condizioni del bambino da adottare.

4)PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLA COPPIA IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE

Il Tribunale per i minorenni, dopo circa due mesi dalla presentazione della domanda, richiede al Centro Adozioni dell’ASL territorialmente competente in base al domicilio effettivo dei genitori, di acquisire informazioni sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nonché di verificare la loro reale disponibilità ad affrontare i compiti che intendono assumere e la loro attitudine a prendersi cura di un bambino nato da altri e in stato di abbandono. La legge prevede che le indagini devono essere tempestivamente avviate, che debbano concludersi entro centoventi giorni e che possano essere prorogate una sola volta e per non più di centoventi giorni. Termini solitamente rispettati. L’équipe del centro Adozioni dell’ASL convoca la coppia per effettuare un percorso di valutazione che si articola in alcuni colloqui, singoli e congiunti. Solo in casi del tutto particolari i colloqui possono essere integrati con la somministrazione di test psicologici. Gli operatori del Centro Adozioni, dopo aver letto alla coppia i contenuti della relazione nel colloquio di restituzione, riferiscono al Tribunale per i Minorenni, indicando nella conclusione una valutazione complessiva sulla coppia in relazione al progetto adottivo e sulla disponibilità ad accogliere il bambino.

In particolare, durante gli incontri è previsto vengano approfonditi i seguenti aspetti.

Quanto alla storia personale dei coniugi:

  • dati anagrafici completi di curriculum scolastico e lavorativo;
  • descrizione dei rispettivi nuclei familiari e dei loro modelli educativi, nonchè delle relazioni con gli stessi;
  • eventi significativi nella storia individuale;
  • pensiero dei familiari rispetto alla scelta adottiva.

Quanto alla storia della coppia:

  • nascita del rapporto;
  • modalità comunicative e dinamiche nella coppia, la capacità di affrontare i cambiamenti, la sessualità etc..;
  • lavoro e tempo libero;
  • integrazione della coppia nel contesto socio-culturale;
  • situazione socio-economica.

Quanto al progetto adottivo:

  • motivazioni all’adozione;
  • idee e aspettative sul figlio adottivo/paure, dubbi, incertezze;
  • aspettative sull’eventuale scelta di adozione internazionale;
  • organizzazione della vita della famiglia rispetto all’arrivo del bambino;
  • disponibilità alla diversa etnia, colore, problemi di salute, fratelli.

Quante alle competenze genitoriali:

  • capacità di tollerare frustrazioni ed insuccessi;
  • capacità di individuare il bambino immaginario come diverso da sé: come ciascun coniuge vede l’altro come genitore;
  • possibilità di raccontare al bambino adottato la sua storia.

5) L’ARRIVO DEL BAMBINO E IL DOPO

Il Tribunale per i Minorenni convoca in ogni caso gli adottanti per riferire loro le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sulla base delle indicazioni ricevute dal Centro Adozioni, in merito alla loro idoneità ad adottare. Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato la domanda quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di ciascun minore adottabile. Quindi dispone l’affidamento preadottivo indicando nell’ordinanza le modalità. Inoltre il Tribunale per i Minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine della difficoltà. In ogni caso, i genitori, dopo l’arrivo del bambino, potranno essere sostenuti ed aiutati, rivolgendosi al Centro Adozioni territorialmente competente durante l’anno di affidamento preadottivo del minore, eventualmente prorogabile per un altro anno al massimo.

6) PROVVEDIMENTO FINALE DI ADOZIONE NAZIONALE

Il Tribunale per i Minorenni, decorso un anno dall’affidamento (salvo richiesta di proroga di un altro anno), sentiti i coniugi adottanti, eventualmente il minore (obbligatoriamente dopo i 12 anni di età), e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, decide di far logo o meno all’adozione.

7) L’ITER PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale per i minorenni o pronuncia direttamente decreto di idoneità sulla base della domanda e dei documenti presentati, oppure trasmette entro quindici giorni dalla presentazione della domanda copia della stessa ai servizi degli enti locali. I servizi sociali, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, svolgono attività informativa, di preparazione degli adottanti e di acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria (elementi analoghi a quelli raccolti nella valutazione per l’adozione nazionale). I servizi, entro 4 mesi dall’incarico, trasmettono al Tribunale relazione sull’attività svolta.

Il Tribunale entro i 2 mesi successivi pronuncia decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare. Una volta che i coniugi hanno ricevuto il decreto di idoneità ad adottare, che ha validità per tutta la durata della procedura di adozione internazionale, devono promuovere la detta procedura entro un anno dall’emanazione del decreto, conferendo incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati che risponde ai requisiti dell’art. 39 ter L. 184/1993.

Nella macroarea Lombardia esistono circa 30 enti autorizzati. Il decreto viene inoltre inviato, a cura del Tribunale, alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale ricevuti gli atti della procedura dichiarerà che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizzerà l’ingresso e la residenza permanente in Italia.

Una volta arrivato il bambino ed inserito all’interno della famiglia, i genitori potranno rivolgersi al Centro Adozioni, per essere sostenuti durante il primo anno di ingresso nella famiglia da parte del bambino straniero adottato.

avv. Molendini

Titolare dello Studio Legale Molendini in Milano, ove opera un team di otto avvocati, ognuno con specifica esperienza e competenza in un determinato ambito del Diritto, coprendo in tal modo con efficace approccio specialistico tutte le principali aree giuridiche, civilistiche e penalistiche, a beneficio di una trattazione complessiva ed esaustiva dell’ampia ed articolata materia del Diritto di Famiglia.

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